A più di trent’anni dal bando dell’amianto, la gestione del rischio si fonda su conoscenza, valutazione e controllo.

La gestione del rischio amianto: fra norma, prassi e responsabilità

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A più di trent’anni dalla messa al bando dell’amianto nel nostro Paese, la gestione del rischio si fonda su conoscenza, valutazione e controllo. Il percorso normativo e tecnico, evolutosi negli anni fino alle più recenti prassi UNI/PdR, ha trasformato l'approccio da emergenza sanitaria a vera e propria disciplina gestionale, definendo ruoli, procedure e responsabilità. Vediamo in che termini.

  1. Amianto: censire, valutare e governare per la Sicurezza
  2. L’amianto: un rischio ancora presente e la sfida di oggi
  3. Dal divieto alla gestione: l’evoluzione normativa
    • Le norme tecniche
  4. Dalla regola alla realtà: valutare, gestire, bonificare
  5. Dalla norma alla prassi: il ruolo del Responsabile del Rischio Amianto
  6. La gestione condivisa: le figure e le prassi operative
  7. Dalla bonifica alla cultura della prevenzione
    • La presenza di amianto comporta automaticamente il rischio di esposizione?
    • Chi è il Responsabile del Rischio Amianto (RRA)?
    • Quando è necessario bonificare un manufatto in cemento-amianto?
  8. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  9. Articoli a cura dell’autore

Amianto: censire, valutare e governare per la Sicurezza

A più di trent’anni dal bando dell’amianto, il rischio non è scomparso: è cambiato il modo di gestirlo.

La sfida, oggi, non è tanto la “rimozione indiscriminata” (occorre trovare un equilibrio fra i tre pilastri fondamentali della sostenibilità, che deve essere insieme ambientale, sociale ed economica), ma la costruzione di un sistema capace di censire, valutare e governare in sicurezza la presenza di materiali contenenti amianto.

Dalla Legge 257/1992 alle più recenti prassi UNI/PdR, il percorso normativo e tecnico ha trasformato la materia da emergenza sanitaria a disciplina gestionale, definendo ruoli, procedure e responsabilità. Oggi la prevenzione passa attraverso figure competenti e strumenti che assicurano tracciabilità e controllo lungo tutta la filiera: dall’individuazione del rischio alla bonifica, fino alla cultura condivisa della sicurezza.

L’amianto: un rischio ancora presente e la sfida di oggi

A più di trent’anni dalla legge 257/1992, che ne ha vietato produzione, commercio e impiego, l’amianto continua a rappresentare un rischio concreto e diffuso: migliaia di edifici pubblici e privati, capannoni industriali, impianti termici e strutture civili contengono ancora Materiali Contenenti Amianto (MCA), in gran parte in buone condizioni ma potenzialmente pericolosi in caso di degrado o lavorazioni non controllate.

La sfida attuale, per imprese e amministrazioni, non è più soltanto quella della rimozione, ma della gestione consapevole: censire, monitorare, valutare, programmare e – solo quando necessario – bonificare. È in questo contesto che si delinea una filiera di responsabilità e competenze, in cui la dimensione tecnica si intreccia con quella organizzativa e giuridica, dando vita a un sistema che, nel tempo, si è evoluto:

  • dal divieto alla gestione,
  • dal rischio alla prevenzione.

Questa evoluzione normativa e tecnica ha costruito l’ossatura dell’attuale modello di riferimento: un sistema che, attraverso le diverse fasi legislative e regolamentari, ha progressivamente definito non solo cosa fare, ma come farlo, individuando figure, ruoli e procedure a garanzia della sicurezza collettiva.

Dal divieto alla gestione: l’evoluzione normativa

La disciplina sull’amianto in Italia nasce con la Legge 257/1992, che ha vietato la produzione e l’uso della fibra e imposto il censimento dei materiali ancora presenti.

Il successivo D.M. 6 settembre 1994 ha introdotto il concetto di gestione del rischio, trasformando l’amianto da questione emergenziale a problema di manutenzione controllata. Da quel momento, la normativa si è progressivamente spostata dal divieto alla gestione:

  • il D.Lgs. 81/2008 integra la tutela dal rischio amianto nel sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscendo l’esigenza di competenze dedicate e piani di controllo specifici;
  • i decreti in materia di rifiuti – D.Lgs. 36/2003, D.M. 248/2004 e D.L. 115/2005, poi convertito nella L.168/2005 – disciplinano le modalità di smaltimento dei materiali rimossi, fissando limiti di ammissibilità, e completando la transizione verso il regime ordinario delle discariche per rifiuti non pericolosi dedicate o dotate di cella mono-dedicata.

Le norme tecniche

Su questa base normativa si innestano, negli anni più recenti, gli strumenti tecnici che rendono la gestione del rischio più concreta e verificabile.

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Andrea Quaranta

Environmental Risk and crisis manager