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Rifiuti da costruzione/demolizione da utenze domestiche, chiarimenti su gestione e smaltimento

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Con Nota esplicativa n.10249 del 2 febbraio 2021 il Ministero dell’Ambiente (in allegato) chiarisce sui rifiuti da costruzione e demolizione che derivino da utenze domestiche e sul loro smaltimento alla luce della normativa applicabile e delle definizioni fornite dal Codice Ambiente coerentemente con gli orientamenti europei.

Vediamo di seguito, le conclusioni del Ministero circa la gestione e smaltimento dei rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico e nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali. Inoltre, in evidenza il richiamo alle definizioni di rifiuto domestico e l’inquadramento dei rifiuti da costruzione/demolizione ai fini del conferimento (o meno) nei centri di raccolta comunali.

Rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico: quale disciplina si applica?

Secono il Ministero:

i rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”:

i rifiuti prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali,

Conferimento al pubblico servizio

Nozione di rifiuto domestico: la normativa applicabile

Il Ministero ricordale principali nozioni di rifiuto alla luce della normativa ambientale nazionale ed europea.

Rifiuti da costruzione e demolizione: nozione e gestione

Secondo il Ministero dell’Ambiente i rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018.”
In tal modo, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell’apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare.

Rifiuti da costruzione e demolizione: nozione e gestione, lo smaltimento nei centri di raccolta comunali

I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

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