Servizio trasporto rifiuti - geolocalizzazione

Geolocalizzazione Trasporto rifiuti speciali pericolosi per Categoria 5 Albo Gestori: la Dichiarazione da compilare e ultimi chiarimenti (Circ.2/2025)

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Con Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 il Comitato Gestori aveva fornito chiarimenti sull’obbligo di predisposizione dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai fini dell’iscrizione dei trasportatori nella Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Si tratta di un requisito di idoneità tecnica che va soddisfatto attraverso l’invio di una Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà contenuta nell’Allegato A della Delibera.

Successivamente con Circolare n. 2/2025, l’Albo Gestori ha fornito ulteriori chiarimenti sull’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione.

  • Chi riguarda quest’obbligo? Chi firma la Dichiarazione, come e quando trasmetterla? Cosa succede alle imprese che non adempiono? E infine, quali aspetti ha chiarito il Comitato Gestori?

Trasporto rifiuti speciali pericolosi: i requisiti per iscriversi in Categoria 5

La Delibera 3/24 del Comitato ricorda che, in base al D.D. Del Ministero ambiente n. 253 del 12 dicembre 2024 è obbligatoria la presenza di sistemi di geolocalizzazione (basati sulle tecnologie disponibili sul mercato) per quei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi (art.1).

Sono esclusi da quest’obbligo:

  • Motoveicoli
  • Autoveicoli iscritti in categoria 5.

Il Comitato ricorda anche (art.2) che la presenza dei sistemi di geolocalizzazione rappresenta requisito di idoneità tecnica (indicato all’art.11 del DM 120/2014) per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

Idoneità tecnica al Trasporto rifiuti: la Dichiarazione da compilare

Come attestare tale requisito di idoneità per l’iscrizione nella Categoria 5?

Il Comitato Gestori riporta nell’Allegato A della Delibera 4/24, la Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà che va resa dal legale rappresentate e dal legale rappresentante dell’impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa. La Dichiarazione si trova anche nell’area riservata del sito dell’Albo Gestori.

Chi ha l’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione?

L’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli riguarda (art.3) le

  • imprese già iscritte nella categoria;
  • imprese che hanno presentato domanda d’iscrizione e di inserimento autoveicoli in categoria 5 alla data di entrata in vigore della Deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni;
  • imprese che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5

Come e quando inviare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per geolocalizzazione del trasporto rifiuti speciali – categoria 5?

La Dichiarazione va inviata per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.

Se le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, non provvedano entro il termine a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, si procederà all’avvio di un procedimento disciplinare.

Circolare n. 2 del 22 maggio 2025: come attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione?

Con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, il Comitato ha ricordato che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto n. 59/2023, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5, come richiesto dalla Deliberazione 3/2024.

Il Comitato Gestori ricorda allora che questi soggetti devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli mediante sottoscrizione della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.

Enti con più autoveicoli per il trasporto rifiuti: possibile la presentazione di più istanze?

Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo
di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte,
relative ai diversi autoveicoli
dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non
oltre il termine del 31 dicembre 2025.

A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di
geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o
variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

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Antonio Mazzuca

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