Rispondendo ad un nuovo Interpello, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione del Decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.
L’interpello, presentato ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, si concentra su due quesiti specifici, relativi alle operazioni di recupero del rifiuto individuato con codice EER 17 05 04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03).
Nell'articolo
Quadro normativo di riferimento
La risposta del MASE prende le mosse dal contesto normativo vigente, in particolare:
- Art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- DM 28 giugno 2024, n. 127, regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale;
- DM 5 febbraio 1998, che individua i rifiuti non pericolosi ammessi a procedure semplificate di recupero.
Le valutazioni del MASE
Nel merito del quesito posto, il MASE evidenzia che: «occorre tenere in considerazione che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di procedure semplificate, all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”, subordinando lo stesso all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all’allegato 3 del medesimo decreto nonché a quanto stabilito dall’articolo 5 del medesimo decreto».
Tale forma di recupero, differisce in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024, “che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate”.
Sulla base di tali considerazioni, il MASE specifica che non può ritenersi ammissibile quanto sostenuto nell’istanza, secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 17 05 04, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024.
Tale interpretazione, non risulterebbe coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.
Procedure Ordinarie e Semplificate per il Recupero
Il Ministero conclude dunque chiarendo che:
- per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. 152/2006.
- Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Le considerazioni ministeriali sono valide esclusivamente in relazione al quesito formulato.
Consulta i Documenti ufficiali
Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti si rimanda:
- al testo dell’interpello n. 138506 del 22/07/2025
- al sito istituzionale del MASE: www.mase.gov.it
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