La Corte di Cassazione con la sentenza n. 985/2025 fa chiarezza sulla classificazione di una sostanza o di un oggetto quale rifiuto, respingendo l’idea che possa ritenersi accettabile una valutazione soggettiva della natura dei materiali da qualificare.
- La contestazione sulla qualificazione del rifiuto
- Definizione di rifiuto secondo il D.lgs. 152/06
- La posizione della Cassazione: oggettività e prova
- Rifiuto o sottoprodotto?
- Normativa di riferimento
- Per saperne di più
La contestazione sulla qualificazione del rifiuto
L’imputato contesta la sentenza di condanna in primo grado per quanto attiene la classificazione del materiale trasportato, che per il giudice di merito costituiva rifiuto.
L’imputato, in pratica, eccepisce che “da un punto di vista oggettivo, qualsiasi sostanza può certamente definirsi rifiuto, dal punto di vista soggettivo risulterebbe comunque imprescindibile accertare la volontà del detentore di disfarsi della predetta sostanza”.
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Definizione di rifiuto secondo il D.lgs. 152/06
La definizione di rifiuto è contenuta all’art. 183, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, in base al quale si intende: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

