Site icon InSic

Rifiuti di carta e cartone: un Regolamento sui criteri di recupero e riutilizzo

Entrerà in vigore il prossimo 24 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n. 188 (pubblicato oggi sulla GU n.33 del 09-02-2021) che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), stabilendo i criteri specifici in base ai quali questi rifiuti cessano di essere qualificati come tali (art.1).

Vediamo di seguito i criteri in base ai quali, secondo il nuovo Regolamento, un rifiuto può dirsi “recuperato” e quali obblighi vengono fissati per il Produttore ai fini dell’attestazione del recupero, sia in termini documentali che di aggiornamento del sistema di Gestione Qualità

Quando un rifiuto di carta e cartone può dirsi “recuperato”?

Secondo il Regolamento (art.3) i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 e solo a seguito delle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643.
Nell’allegato 2 del DM 188/2020 sono indicati invece gli scopi specifici di utilizzo della carta e il cartone recuperati (art.4).

Obblighi del produttore di rifiuti di carta e cartone

In che modo attestare il rispetto dei criteri di recupero?
Il produttore deve (art.5):

Come deve approntare un sistema di gestione qualità?

Nel decreto viene fatto riferimento anche al Sistema di Gestione Qualità interno dell’azienda del produttore che dovrà garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento e contenere (art.6):
a) le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) il piano di campionamento.

Quali sono le comunicazioni deve presentare il produttore di carta e cartone?

Il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del DM n.188/2020 (a partire dal 24 febbraio 2021) dovrà (art.7).:

Rifiuti di carta e cartone e recupero: alcune definizioni

Nel DM n.188/2020 si sottolinea che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati che sono comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, e sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici fissati nel Regolamento, nel rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti: in base ad una istruttoria ministeriale è emerso che la carta e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al nuovo regolamento, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull’ambiente.

Pertanto il Decreto 188/2020 definisce (art.2):

a) «rifiuti di carta e cartone»: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;

c) «lotto di carta e cartone recuperati»: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non puo’ essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Exit mobile version