Legno lamellare

Regolamento sul Legno lamellare “cippato”: quando è biomassa combustibile? (DM 90/2023)

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Con DECRETO 8 maggio 2023, n. 90 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA detta un regolamento per inserire legno lamellare in forma di cippato nel Testo Unico Ambiente (D.lgs. n.152/2006) all’allegato X del della parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo.

Il Decreto sarà in vigore dal 1° agosto 2023.

Perché questo inserimento e cosa comporta l’utilizzo di questi residui come biomassa?

Legno lamellare: a quali condizioni è biomassa combustibile?

Il Decreto arriva in seguito alle richieste presentate da enti pubblici e da operatori privati, di inserire i residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, trattati con colle, tra le biomasse combustibili

Il MASE ha quindi individuato per i materiali in esame, le caratteristiche merceologiche e le condizioni idonee ad assicurare che l’utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie.

Infatti, spiega il MASE nel decreto, la possibilità di utilizzare come biomassa combustibile un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta del Testo unico Ambiente.

Residui di legno, la modifica al Testo Unico Ambiente

Alla Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene inserita al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) la lettera h-ter

«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

 1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;

 2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;

 3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:

=====================================================================
|                    |                                |   Valori    |
|     Proprieta      |       Unita' di misura         |   limite    |
+====================+================================+=============+
|Umidita'            |            (% m/m)             |    ≤ 15     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Additivi (collanti) |            (% m/m)             |     ≤ 2     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Azoto               |            (% m/m)             |     ≤ 1     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Zolfo               |            (% m/m)             |   ≤ 0,05    |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Cloro               |            (% m/m)             |  ≤ 0,03     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Arsenico            |            (mg/kg)             |     ≤ 1     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Cadmio              |            (mg/kg)             |    ≤ 0,5    |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Cromo               |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Rame                |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Piombo              |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Mercurio            |            (mg/kg)             |    ≤ 0,1    |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Nichel              |            (mg/kg)             |    ≤ 10     |
+--------------------+--------------------------------+-------------+
|Zinco               |            (mg/kg)             |    ≤ 100    |
+--------------------+--------------------------------+-------------+

Residui di legno e condizioni di utilizzo delle biomasse

Una ulteriore modifica riguarda l’inserimento sempre alla Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X, del paragrafo 3 bis, sulle condizioni di utilizzo dei residui di legno descritti nella lettera h3.

Il nuovo paragrafo prevede quanto segue:

«3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).

 3-bis.1. L’utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.

 3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l’impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.

 3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l’impianto deve avere un rendimento non inferiore all’85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.

 3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell’alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell’aria secondaria.

 3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

  • InSic suggerisce fra i volumi di EPC Editore il corso di formazione di Istituto Informa sul Testo Unico Ambiente.

La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti
Sassone Stefano
Libro
Edizione: ottobre 2021 (III ed.)

  • InSic suggerisce il seguente corso di formazione realizzato da Istituto Informa per i professionisti, consulenti ed operatori dell’ambiente.

Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata

Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

Antonio Mazzuca

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