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Impianti termici: accensioni e riduzione di temperature, quali imprese sono escluse?

Impianti termici

Dopo aver pubblicato il Piano nazionale dei consumi di gas, è stato pubblicato sul sito del MiTE il Decreto 6 ottobre 2022 che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

Il Decreto riguarda famiglie, condomini e imprese: se è vero che è prevista una riduzione di un’ora al giorno del periodo di funzionamento e di 1° dei valori di temperatura dell’aria, nei contesti industriali diverse attività restano escluse dalle nuove regole.

Vediamo quali.

Quando accendere gli impianti termici?

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In base alla suddivisione per zone del Paese prevista dal Dpr 74/2013 (Regolamento sugli impianti termici), il periodo di accensione si riduce come segue:

La suddivisione del territorio nazionale in 6 zone climatiche è in base alla media delle temperature giornaliere. La zona A (comuni con gradi-giorno inferiori a 600), B (tra 600 e 900); C (tra 901 e 1400), D (tra 1401 e 2100), E (tra 2101 e 3000) ed F (comuni con gradi-giorno superiori a 3000).

Deroghe alla riduzione del tempo di accensione

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

A quali edifici e attività non si applicano le riduzioni delle accensioni degli impianti termici?

Le riduzioni delle esenzioni non si applicano agli edifici adibiti a

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi (art.1 punto 5:

A quale temperatura accendere gli impianti termici?

I valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (art. 1 comma 7).

Riduzione impianti termici nei condomini

Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.

Deroghe alla riduzione di 1 grado degli impianti termici

La riduzione non si applica:

agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;

agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;

agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;

edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Energia: obiettivi di riduzione nazionale

L’Italia deve ridurre del 10% i consumi di gas naturale nella prossima stagione invernale (il 5% nelle ore di punta) attraverso una molteplicità di azioni, dalla massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti ai risparmi sul consumo veri e propri.

Sotto l’approfondimento realizzato sul Piano nazionale di riduzione dei consumi in risposta alle richieste europee.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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