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DL Crisi aziendali: novità per emissioni, energia ed end of waste

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All’interno del DL Crisi Aziendali decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito in Legge 2 novembre 2019, n. 128 (che come abbiamo visto ha introdotto nuove norme a tutela dei lavoratori della GIG Economy) compare anche un importante riferimento all’ambiente e, in particolare, al mondo delle emissioni, energie e rifiuti.Le modifiche, contenute negli artt. 13 (e bis, ter), 14 (e bis) riguardano:
.• emissioni di gas ad effetto serra : regola la destinazione della quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2 al neonato Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;
• nuove risorse per il Fondo per la crescita sostenibile Fondo per la crescita sostenibile;
• controlli e sanzioni per gli incentivi relativi alle energie da fonti rinnovabili ;
caso ILVA esclusione della responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale;
• modifiche anche per l’ end of waste .

Emissioni: i proventi al Fondo per la transizione energetica

Il comma 1, dispone la destinazione della quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, nella misura massima di 100 milioni per il 2020 di euro e di 150 milioni di euro annui dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2 prevede l’istituzione presso il medesimo Ministero del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il sostegno della transizione energetica di settori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.

Energie rinnovabili: controlli e sanzioni

L’articolo 13-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, ha introdotto alcune norme in materia di controlli e sanzioni concernenti gli incentivi relativi alle energie da fonti rinnovabili.

Fondo per la crescita sostenibile, risorse in aumento

L’articolo 13-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 500mila euro per il 2019, di 1 milione per il 2020 e di 5 milioni per il 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere sull’intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Caso ILVA

Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso l’articolo 14 che interviene sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il decreto legge interviene sia in merito all’ambito oggettivo dell’esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all’ambito temporale dell’esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile.

end of waste

L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene in materia di cessazione qualifica di rifiuto (c.d. end of waste), in particolare ridefinendo una delle condizioni per la cessazione della suddetta qualifica, venendo così in rilievo la destinazione all’utilizzo, anziché il comune utilizzo previsto a legislazione vigente.
Viene modificata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 184-ter, sostituito completamente il comma 3 e dopo il comma 3 sono inseriti i comma 3 bis-septies (per una loro consultazione si rimanda al testo di legge: sul tema verrà realizzato un approfondimento prossimamente).

Redazione InSic

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