Valutazione di incidenza VincA direttiva Habitat

La valutazione di incidenza tra fase di screening e fase di valutazione appropriata

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La valutazione di incidenza (VINCA) è quella procedura che mira a tener conto degli effetti diretti ed indiretti del progetto sulle specie e sugli habitat presenti nel sito, quando questo sia di importanza comunitaria ovvero sia elevato a zona speciale di conservazione.

  1. Quando procedere a VINCA: dallo screening alla fase II
  2. Consiglio di Stato: la sentenza n. 388/2025
  3. Normativa di riferimento
  4. Per saperne di più sulla normativa ambientale

Quando procedere a VINCA: dallo screening alla fase II

Anzitutto, occorre verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito.

La disposizione di cui all’art. 5, co. 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, che disciplina la fase preliminare di valutazione di impatto ambientale, prevede che prima di procedere a VINCA vera e propria, si valuti l’”incidenza significativa” dell’intervento sul sito, comunemente definita fase I di “screening”. Solo, dunque, se si conclude che l’intervento determini un’incidenza significativa, è conseguentemente dovuta anche la fase II di cd. “valutazione appropriata” ovvero di VINCA vera e propria.

In altri termini, prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito.

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Salvatore Casarrubia

Avvocato, Studio legale Casarrubia, www.cs-legal.it