Site icon InSic

Tutela ambientale prioritaria: nessuna esigenza straordinaria giustifica la violazione

Emissioni senza autorizzazione: urgenza dell’appalto non giustifica la violazione ambientale

La Cassazione conferma che l’urgenza non può mai prevalere sulla tutela dell’ambiente.

La Corte di Cassazione chiarisce che neanche l’urgenza nei contratti pubblici può giustificare la gestione di un impianto senza le necessarie autorizzazioni ambientali: la tutela dell’ambiente rimane un valore costituzionale prevalente.

  1. La vicenda concreta e le contestazioni della difesa
  2. Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione: natura e presupposti probatori
    • Responsabilità del gestore e obblighi derivanti dal Capitolato d’appalto
  3. La tutela dell’ambiente come valore costituzionale prevalente
    • Urgenza nei contratti pubblici e limiti alle deroghe in materia ambientale
  4. Il principio di legalità in materia ambientale
  5. Tabella riassuntiva – Violazione delle norme ambientali e urgenza nei contratti pubblici
  6. Per saperne di più
  7. Approfondimenti a cura dell’autore

La vicenda concreta e le contestazioni della difesa

Il Tribunale ha ritenuto che l'imputato, nella qualità di legale rappresentante della società aggiudicataria di un appalto pubblico, avrebbe gestito e condotto un impianto di depurazione (di proprietà di un comune) senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera conseguenti alle attività depurative.

La difesa eccepisce che l’impianto era stato consegnato con procedura d'urgenza al vincitore della gara di appalto, per cui il funzionamento dello stesso non poteva essere interrotto per motivi di igiene, trattandosi dell'impianto di depurazione dei reflui fognari. L’appaltatore, in ogni caso, non aveva conoscenza della criticità amministrativa.

Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione: natura e presupposti probatori

Il reato di cui all’art. 279 del D.lgs. n. 152/2006 è un reato proprio del “gestore dell'attività” da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione, e tale obbligo incombeva pacificamente sul ricorrente.

Questo reato richiede la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti (Sez. 3, n. 28355 del 01/07/2019). E, nel caso di specie, non vi è dubbio circa l'emissione di sostanze inquinanti connesse all'esercizio del servizio di gestione e conduzione dell'impianto di depurazione, atteso che ciò emergeva dalla relazione redatta all'esito del monitoraggio eseguito sull'area di interesse.

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati.

Registrati gratuitamente per continuare a leggere!
Se non hai ancora un account registrati ora

Exit mobile version