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Rischio calore: come valutare e gestire il rischio? Indicazioni da INL

rischio calore

Il rischio calore, soprattutto in estate, ha causato 184.936 infortuni sul lavoro riconosciuti dall’Inail nel periodo 2014-2019. Un rischio sempre più diffuso e attenzionato dal legislatore e dalle istituzioni. Un rischio regolato dal Testo Unico di Sicurezza che richiede una sua specifica valutazione, ma soggetto anche ad approfondimenti, ricerche, studi di metodologie di contrasto e gestione sui luoghi di lavoro sia in ambito nazionale che europeo.

Con Circolare 5056 del 13 luglio 2023 l’Ispettorato torna ancora sul rischio da calore per i lavoratori, e fornisce alcune indicazioni sulla tutela dai danni da calore sia per gli ispettori chiamati a vigilare sulle attività più esposte, che ai datori e lavoratori circa gli effetti delle temperature estreme.

Quali sono le attività maggiormente esposte al rischio calore? come valutare il rischio e come gestirlo per evitare il verificarsi di infortuni e malattie professionali?

Rischio calore: la normativa di salute e sicurezza

Il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

Sul rischio Calore, INL si era già espressa in diverse Note quali la n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 che riportava dettagliate indicazioni operative.

A livello di normativa tecnica INL sottolinea l

INL richiama a proposito le misure di prevenzione e protezione esposte nel decalogo del Progetto INIL-Worklimate, “i cui  contenuti risultano considerati anche dalla giurisprudenza di merito” come testimonia l’ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider in un caso di condanna di una società che non aveva svoltola valutazione del rischio da calore[1]

Rischio calore e cassa integrazione quando scatta?

INL ricorda anche che le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi[2].

INL raccomanda, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, di porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Rischio calore: quali sono le mansioni a rischio?

INL riconosce che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico in specifiche mansioni,  maggiormente interessate da tali fenomeni ovvero le attività  che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori

Rischio calore, quali fattori considerare?

INL riporta l’attenzione su alcuni fattori che i datori di lavoro possono considerare al momento della valutazione del rischio, ai fini di una più adeguata gestione del rischio:

Rischio calore: come valutare il rischio

In materia di Valutazione del rischio da calore l’INL fa espresso riferimento ad alcuni strumenti utili ai datori di lavoro: in particolare, la documentazione del

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[1] Nell’Ordinanza  il giudice di merito, con riferimento al generico obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ha ritenuto “che una società di gestione dei rider fosse tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate” e la condanna “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore e a fornire un’adeguata formazione e informazione … ” oltre a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici.

[2] INL ricorda che nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e  specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre  dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
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