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Direttiva Cancerogeni: l’Europa estende la protezione dei lavoratori alle sostanze tossiche per la riproduzione

rischio cancro

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In Gazzetta europea la Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Gli Stati membri avranno tempo per conformarsi entro il 5 aprile 2024.

Vediamo di seguito tutte le modifiche introdotte dalla Direttiva 2022/431 alla Direttiva Madre, le nuove definizioni introdotte e come cambia a seguito delle modifiche la disciplina europea di protezione dei lavoratori dai rischi cancerogeni, mutageni e da sostanze tossiche per la riproduzione.

Direttiva 2022/431: tutte le modifiche alla Direttiva Cancerogeni

Le modifiche più significative apportate dalla Direttiva (UE) 2022/431 alla Direttiva Cancerogeni sono le seguenti

Modifiche al Testo della Direttiva cancerogeni: definizioni, sostanze, valori limite

Modifiche agli Allegati della Direttiva cancerogeni: valori limite e medicinali pericolosi

Modifiche Direttiva Cancerogeni: nuove definizioni

La Direttiva (UE) 2022/431modifica la Direttiva Cancerogeni introducendo le definizioni ed i concetti di “sostanza tossica” e Valori limite biologici. Ecco le nuove definizioni come introdotte nella Disciplina madre.

Cosa si intende per Sostanza tossica?

«sostanza tossica per la riproduzione» è la sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (lettera «b bis)

Cosa si intende per Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia?

«sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III (lettera b ter)

Cosa si intende per Sostanza tossica con valore soglia?

«sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia» è una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;»(lettera b quater);

Cosa si intende per valore limite?

«valore limite»: se non altrimenti specificato, è la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione nell’aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito all’allegato III» (lett c);

Cosa si intende per valore limite biologico?

«valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto (lett. D);

Sostanze pericolose da rivalutare: le scadenze in vista

Nell’ «Articolo 18 bis sostituito si accenna la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile.

Sostanze tossiche per la riproduzione nella Direttiva 2004/37

Fra le modifiche più significative, l’inserimento già in articolo 1 della Direttiva Madre, delle sostanze tossiche per la riproduzione son linea con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento REACH) per garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione.

Come tutelare i lavoratori dalle sostanze tossiche per la riproduzione?

I requisiti in materia di minimizzazione dell’esposizione di cui alla direttiva 2004/37/CE dovrebbero applicarsi solo alle sostanze tossiche per la riproduzione per le quali non è possibile individuare un livello di esposizione sicuro e che sono identificate come «prive di soglia» nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III della direttiva 2004/37/CE.

Per quanto riguarda tutte le altre sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori sia ridotto al minimo.

Ulteriore novità è dunque la inclusione nella direttiva 2004/37/CE dei valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione

Come ridurre l’esposizione a rischio cancerogeno e mutageno sul lavoro?

Secondo parlamento e Consiglio UE i valori limite di esposizione professionale vincolanti non pregiudicano gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro previsti dalla Dir 2004/37/CE:

Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile,

La formazione al rischio cancerogeno e mutageno

L’UE ritiene che la formazione per i lavoratori debba essere sufficiente e adeguata se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in determinati farmaci pericolosi.

La formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire dovrebbe però essere adattata per tener conto di un rischio nuovo o mutato, in particolare nel caso in cui i lavoratori siano esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o a vari agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze connesse al lavoro.

Ma le due istituzioni sottolineano che lavoratori, datori di lavoro o autorità preposte all’applicazione della legge non hanno agevolmente accesso a informazioni chiare e aggiornate in merito al fatto che i farmaci rispondano o meno a tali criteri.

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aggiornato all’emanazione delle nuove norme di classificazione degli agenti chimici pericolosi (Reg. CE/1272/2008 – CLP) ed implementato nel calcolo con la doppia classificazione frasi R e H.

Il software permette di valutare l’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e di valutare il rischio cancerogeno e mutageno ai sensi del Capo II Titolo IX dello stesso testo unico.

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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