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Conversione DL 125/2020: confermata la modifica all’Allegato XLVI – TUS – SARS-COV-2 in elenco Agenti biologici

Camera dei Deputati

In Gazzetta ufficiale arriva la LEGGE di conversione (27 novembre 2020, n. 159) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248) che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021.

Inoltre, in materia di salute e sicurezza sul lavoro conferma (art.4) l’importante modifica all’Allegato XLVI (Agenti biologici) del Testo Unico di Sicurezza, inserendo nella sezione VIRUS, la voce SARS-CoV-2.
Non solo, confermati anche i riferimenti alle misure restrittive già introdotte con DL n.19/2020 (obbligo mascherina all’aperto e al chiuso, applicazioni protocolli e linee guida anti contagio.

DL n.125/2020: la modifica al Testo Unico di Sicurezza

All’art. 4 del DL n.125/2020 convertito viene apportata modifica all’Allegato XLVI del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Elenco degli agenti biologici classificati, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» viene inserita la dicitura: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3».

Modifica anche alla nota 0a), così formulata:
«0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica».

La Misure restrittive prorogate dal DL 125/2020 fino al 31 gennaio 2021

Rispetto alle previsioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 viene previsto:
• obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)
• con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto;
• a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi,
• e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande,

Sono esclusi dagli obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Ulteriori contenuti del DL n.125/2020 e le novità introdotte con la Legge di conversione

Il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 convertito ulteriormente:

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