Allerta COVID-19: quale tutela di salute e sicurezza nelle imprese?

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Il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale due provvedimenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus- COVID-19 che conta al momento 165 casi in Lombardia (Regione più colpita), 27 del Veneto e ai 16 dell’Emilia-Romagna, 3 in Piemonte e 1 nel Lazio per un totale di 212 casi confermati in Italia (fonte: La Repubblica) e 6 morti (al 24/2/2020).
Da un lato il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 ed il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 che detta misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica nei comuni già interessati.
Ma come possono le aziende tutelarsi di fronte a questa grave minaccia biologica?
Alcune utili indicazioni sono rinvenibili nella CIRCOLARE n.3190 del 3 febbraio 2020 che riporta “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”.

In questo articolo:
CIRCOLARE N.3190 DEL 3 FEBBRAIO 2020: le prescrizioni di sicurezza sul lavoro
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6: le misure urgenti di contenimento
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 e lavoro agile

CIRCOLARE N.3190 DEL 3 FEBBRAIO 2020: le prescrizioni di sicurezza sul lavoro

Scrive il Ministero della Salute che con riguardo, specificatamente, agli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, la responsabilità di tutela dei lavoratori per la prevenzione e protezione dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.
Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
• lavarsi frequentemente le mani;
• porre attenzione all’igiene delle superfici;
• evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di “caso sospetto” di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020, si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:
• evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine,feci) del malato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.
Si invitano i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6: le misure urgenti di contenimento

Con DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 sono state dettate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio.
In queste aree è già prevista (lett. O)) la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata e delle attività lavorative degli abitanti di questi comuni o nelle aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
Prevista anche la sospensione:•di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
•dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
•chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
•previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
•sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 e lavoro agile

Con DPCM che è attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, si attuano le misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto (art.1 e vedi allegato 1 per elenco completo dei Comuni interessati) e sul territorio nazionale (art. 2).
In particolare, su base nazionale, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Fra le previsioni del Decreto, anche una in materia di “lavoro agile” disciplinata dagli articoli (da 18 a 23) della legge 22 maggio 2017, n. 81, che risulta applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Nel caso di verificazione delle condizioni sopra previste, gli obblighi di informativa INAIL sullo svolgimento del lavoro agile, di cui all’art. 23 della Legge n.81/2015 vanno resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Riferimenti normativi

CIRCOLARE N.3190 DEL 3 FEBBRAIO 2020
Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.
(Ministero della Salute – Sezione Normativa)

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)
Vigente al: 23-2-2020
(GU n.45 del 23-2-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.45 del 23-2-2020)

Redazione InSic

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