Nell’ultimo decennio, il tema della Comunicazione di Inizio Attività, ha suscitato un acceso dibattito tra gli ordini dei professionisti sanitari non medici e l’amministrazione regionale, soprattutto per le difficoltà applicative della normativa vigente, e solo da quest’anno, la materia è stata integrata, rimanendo immutati gli obblighi D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza.
Nell'articolo
La disciplina degli studi sanitari
Con l’entrata in vigore della DGR n. 447/2015, l’amministrazione regionale ha stabilito un percorso normativo per gli esercenti medici e odontoiatri che erogano prestazioni a minore invasività, presso studi e strutture private non soggette al titolo autorizzativo.
Anche se la finalità regionale di coordinare e disciplinare in maniera univoca le tematiche degli esercenti erano opportune, dalla normativa venivano espressamente omesse le attività esercitate dai professionisti sanitari non medici. Ciò ha comportato dubbi interpretativi da parte delle ASL territoriali e, alcune attività, sono state oggetto di vigilanza ed (inappropriata) applicazione di tale Deliberazione, discrezionalmente estesa agli studi dei professionisti sanitari non medici, che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di abilitazione ed iscrizione al rispettivo Ordine-Albo, svolgono attività diagnostiche, curative, tecniche, riabilitative, preventive.
Le novità per gli studi non medici
Per quanto dal 2015 ad oggi siano state introdotte alcune (non esaustive) integrazioni alla suddetta Deliberazione, un doveroso apprezzamento va rivolto alla Giunta Regionale e agli Assessori per aver approvato la DGR n. 1247 del 18 dicembre 2025, corredata di istruzioni operative, che chiariscono l’ambito di applicazione e semplificano la Comunicazione di Inizio Attività, con l’obiettivo di regolamentare l’esercizio dei professionisti sanitari non medici presso Studi singoli, Associati o Società tra Professionisti (STP) non soggetti ad autorizzazione.
Obbligo di trasmissione telematica
Per anni, e con diversi interlocutori che si sono susseguiti alla Direzione dell’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli, il tema della Comunicazione di Inizio Attività (CIA) ha rappresentato uno degli aspetti più discussi del rapporto tra professionisti sanitari non medici e amministrazione regionale, soprattutto per le difficoltà applicative basate su presupposti propri dell’attività medica. Finalmente, a partire dal 12 gennaio 2026, la Comunicazione di Inizio, Variazione e Cessazione dell’attività dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma telematica regionale, seguendo specifiche istruzioni.
Le istruzioni operative
Ora, la piattaforma informatica consente la presentazione della CIA – esclusivamente dal professionista che accede tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica – per ciascuna sede in cui esercita l’attività. La normativa chiarisce che qualora il professionista intenda trasferire l’attività da uno studio a un altro ciò non costituisce una variazione, ma comporta la cessazione dell’attività nello studio precedente e la necessaria presentazione di una CIA per la nuova sede.
È importante sottolineare che il sistema telematico è facilitato e, al termine dell’invio, genera un documento in formato PDF con protocollo regionale, che deve essere esposto al pubblico nello studio, e tale obbligo – qualora venga omesso -, comporta una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
Lo studio diverge dall’ambulatorio
La nuova Deliberazione chiarisce che lo studio professionale è la sede in cui il professionista esercita personalmente la propria attività intellettuale e che lo Studio, in quanto tale, non ha una rilevanza giuridica autonoma distinta dal professionista, infatti le disposizioni sulla CIA non si applicano alle attività ambulatoriali o ai presidi sanitari, il cui esercizio rimane vincolato ad un preliminare iter autorizzativo.
La condivisione degli spazi
Le disposizioni introdotte dalla DGR n. 1247/2025, forniscono altresì chiarimenti sulla condivisione degli spazi professionali e sulle prestazioni occasionali e saltuarie. In particolare, la Regione ha precisato che, negli studi professionali singoli, associati o costituiti in forma di Società tra Professionisti, la rotazione degli spazi e delle singole stanze è consentita esclusivamente tra professionisti che svolgono la medesima attività, ovvero professionisti iscritti al medesimo Ordine-Albo, anche se territorialmente distinto. Resta fermo l’obbligo, per ciascun professionista, di essere in regola sotto il profilo amministrativo e di aver presentato la propria Comunicazione di Inizio Attività.
I collaboratori esterni
Per quanto riguarda le prestazioni occasionali svolte da altri professionisti all’interno dello studio, la DGR n. 1247/2025 chiarisce che tali attività non sono soggette a una comunicazione autonoma di inizio attività. Tuttavia, al fine di garantire la tracciabilità degli interventi richiesti ad eventuali collaboratori, il professionista titolare (o studio associato o STP) deve custodire un apposito registro, nel quale annotare i dati anagrafici e gli estremi del documento del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l’orario di inizio/fine prestazione, debitamente firmato.
Al riguardo, la normativa stabilisce che, qualora in sede di accertamento da parte degli Organi di Vigilanza venga riscontrata la presenza di un professionista occasionale non idoneamente registrato, verrà comminata la sanzione amministrativa pari ad euro 1.000,00. In tali casi, la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della stanza nella quale l’attività viene erogata.
In sintesi, le nuove modalità semplificano gli adempimenti procedurali rispetto al passato, superando modelli e richieste documentali costruiti su presupposti propri dell’attività medica, che avevano generato difficoltà interpretative e operative, tuttavia rimangono aperti alcuni interrogativi, quali ad esempio:
- le prestazioni professionali svolte esclusivamente in modalità online,
- oppure le attività esercitate dai professionisti in contesti non sanitari, come le consulenze tecniche d’ufficio, la consulenza libero professionale ai Datori di lavoro o altri ambiti applicativi.
Invariati gli obblighi D.Lgs 81/08
Secondo quanto consolidatosi nelle sedi giuridiche, la responsabilità in materia di salute e sicurezza rimane in capo al titolare-esercente la professione sanitaria non medica, vincolandolo – qualora assuma almeno un dipendente -, a valutare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e ad elaborare un programma per adottare le procedure necessarie per prevenirli o quantomeno ridurli in modo sensibile.
La valutazione deve tenere conto di tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta, sia a situazioni determinate dallo specifico luogo di lavoro, le strutture e gli impianti utilizzati, i materiali ed i prodotti coinvolti nei processi lavorativi.
- Rischi per la salute
Derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, ecc.) e biologici come, ad esempio, alla salubrità dei locali, condizioni igienico-sanitarie, microclima, e in generale tutti quei fattori che possono compromettere la salute dei lavoratori in caso di esposizione prolungata agli agenti suddetti. - Rischi per la sicurezza
Ovvero fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l’espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere classificati il rischio d’incendio, non conformità a carico di parti dell’immobile o dei singoli locali, ecc. In generale, in questa classe rientrano quei rischi che possono comportare un grave danno fisico, infortuni compresi. - Rischi trasversali
Correlati a criticità dell’organizzazione del lavoro e dei compiti, turni di lavoro, monotonia delle mansioni con azioni meccaniche ripetute e non differenziate, criticità derivanti dalle differenze di genere, fattori ergonomici, ecc.
Documento di Valutazione dei Rischi
Analisi e misure di prevenzione, ma anche le indicazioni sulle procedure ed i comportamenti che i lavoratori devono adottare per lavorare in sicurezza, devono essere poi riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sulla base di quanto rilevato e definito.
Il DVR deve essere datato e sottoscritto da parte del titolare-datore di lavoro, nonché condiviso con i lavoratori e periodicamente aggiornato ogni volta che vengano introdotte:
- modifiche significative nell’organizzazione del lavoro;
- acquisto di nuove apparecchiature;
- nuove procedure clinico-assistenziali.
Un DVR efficace dovrà fornire evidenze, per ogni pericolo accertato, sulla probabilità che possa verificarsi un evento avverso, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere. Inoltre, dovrà individuare le priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione adottati, definendo una corrispondente scala di priorità al fine di ridurre in modo sensibile il livello del rischio, indicando la fonte del rischio e le relative misure di tutela della salute – sia in termini di procedure che di idonei Dispositivi di Protezione Individuale -.
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