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Infortuni sul lavoro: quando il lavoratore risponde per mancata segnalazione dei guasti

Autocarro in retromarcia e sicurezza sul lavoro: obblighi del lavoratore

La mancata segnalazione dei guasti ai mezzi può fondare la responsabilità del lavoratore secondo la Cassazione.

La Corte di Cassazione Penale decide sulle responsabilità penali di un autista con riguardo ad un investimento mortale da questi causato durante una manovra di retromarcia, effettuata con una motrice che presentava un guasto al segnale acustico ed era priva del dispositivo luminoso girofaro.L’omessa segnalazione al datore di lavoro dei predetti guasti e l’aver proseguito la manovra in condizioni di pericolo evidente sono per i giudici circostanze rilevanti nel verificarsi dell’infortunio.

  1. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
  2. Gli obblighi del lavoratore ex art. 20 D.Lgs. 81/08
    • Cosa prevede l’articolo 20 del D.Lgs. 81/08 – Obblighi dei lavoratori?
  3. I motivi del ricorso
  4. La mancata segnalazione del guasto come profilo di colpa specifica
  5. Il principio di affidamento e i suoi limiti in materia di sicurezza
  6. Colpa generica e colpa specifica: il criterio dell’agente modello
  7. La decisione della Cassazione e le ricadute operative
  8. La sentenza n. 37985/2025
  9. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  10. Articoli sulla Sicurezza sul Lavoro a cura dell’autore

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

La Corte di Appello riforma in parte la pronuncia di primo grado, con la quale il giudice di prime curie aveva condannato A.A., conducente di un autoarticolato di proprietà della società E.G.S. di cui era dipendente, per il reato previsto e punito dall’art. 589 c.p. (omicidio colposo aggravato dall’essere il fatto commesso con violazione della normativa antinfortunistica), avendo cagionato la morte del lavoratore D.D.. Per gli stessi fatti venivano condannati, in cooperazione colposa, anche B.B. nella qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e C.C., titolare della E.G.S., entrambi giudicati separatamente.

Era accaduto che, mentre D.D. era intento al lavoro vicino al guard-rail, in posizione retrostante all’autoarticolato e di spalle, veniva investito dal mezzo condotto da A.A., il quale, seguendo le indicazioni del proprio datore di lavoro C.C., sebbene avesse visto, grazie allo specchietto retrovisore, la presenza di D.D., aveva comunque intrapreso una retromarcia, necessaria per raggiungere la posizione utile per poi spostarsi verso la corsia di sorpasso. Il D.D., cadendo, veniva schiacciato dalla ruota posteriore sinistra del grande veicolo e perdeva la vita sul colpo.

Gli obblighi del lavoratore ex art. 20 D.Lgs. 81/08

Ad A.A. era stata contestata, in punto di colpa specifica, la violazione dell’art. 20, comma 2, lett. e), D.Lgs. 81/2008, in quanto, in qualità di autista responsabile del mezzo, avrebbe dovuto segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, le deficienze dell’automezzo consistite nel mancato funzionamento del segnale acustico durante il percorso di retromarcia.

  1. Cosa prevede l'articolo 20 del D.Lgs. 81/08 in materia di segnalazione?

    Articolo 20, comma 2, lett. e), D.Lgs. 81/08 - Obblighi dei lavoratori: «e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

In particolare, secondo i giudici, l’imputato, conscio del mancato funzionamento del segnalatore acustico, necessario per l’esecuzione delle manovre in retromarcia, avrebbe dovuto astenersi dal condurre siffatto automezzo e quindi evitare di espletare la propria attività lavorativa.

I motivi del ricorso

A.A. propone ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza articolando le proprie censure in due distinti motivi.

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