Per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è necessario: possedere un titolo di studio almeno di scuola secondaria superiore; frequentare con successo i corsi di formazione previsti dalla normativa; superare una verifica dell’apprendimento finale.
Questi requisiti sono disciplinati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e aggiornati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Nell'articolo
Struttura dei corsi RSPP e ASPP (Accordo 17/04/2025)
Il percorso formativo previsto dalla normativa per le figure di RSPP e ASPP è strutturato in tre moduli didattici distinti, ognuno con obiettivi, destinatari e contenuti specifici.
Modulo A – Formazione generale di base
- Durata: 28 ore
- Destinatari: RSPP e ASPP
- Caratteristiche: propedeutico all’accesso agli altri moduli; costituisce credito formativo permanente.
- Modalità: dal 2025 può essere svolto anche in e-learning.
Modulo B – Formazione specifica sui rischi
- Durata: 48 ore minimo
- Destinatari: RSPP e ASPP
- Validità: 5 anni (necessario aggiornamento).
- Comprende moduli specialistici (da 12 a 16 ore) per alcuni settori a rischio particolare.
Modulo C – Gestione e comunicazione (solo RSPP)
- Durata: 24 ore
- Contenuti: prevenzione dei rischi, organizzazione tecnico-amministrativa, ergonomia, rischi psico-sociali, comunicazione aziendale e relazioni sindacali.
- Valido per qualsiasi macrosettore.
- Costituisce credito formativo permanente.
Aggiornamento obbligatorio RSPP e ASPP (Accordo 17/04/2025)
Sia i Responsabili che gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti a seguire un percorso di aggiornamento continuo per mantenere le proprie competenze adeguate all’evoluzione normativa e tecnica.
- RSPP: almeno 40 ore ogni 5 anni.
- ASPP: almeno 20 ore ogni 5 anni.
- Le ore devono essere preferibilmente distribuite nel quinquennio.
- È consentito l’aggiornamento in e-learning per l’intero monte ore.
- La partecipazione a convegni o seminari è valida fino al 50% del monte ore (es. massimo 20 ore per gli RSPP).
Esoneri dai corsi di formazione RSPP e ASPP
Come indicato, per poter svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o Addetto (ASPP) è richiesto il conseguimento di specifici titoli e la frequenza di moduli formativi ad hoc (A, B e C). Tuttavia, la normativa vigente prevede deroghe ed esoneri da parte di alcuni di questi obblighi in base ai titoli accademici posseduti. Tali eccezioni mirano a riconoscere la preparazione già acquisita tramite percorsi universitari pertinenti ai temi della sicurezza sul lavoro.
Lauree che danno esonero dai moduli A e B
Il D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni 2025 riconoscono l’esonero per chi possiede lauree in:
- ingegneria civile, ambientale, industriale, dell’informazione;
- scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
- scienze e tecniche dell’edilizia;
- professioni sanitarie della prevenzione.
Attenzione: l’esonero riguarda solo i moduli A e B. Il Modulo C rimane obbligatorio per i Responsabili.
Esonero totale
È previsto solo per chi abbia conseguito titoli universitari (esami, master o corsi di perfezionamento) conformi ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni 2025.
Verifica dell’apprendimento e rilascio attestati
Tutti i corsi RSPP e ASPP prevedono una verifica finale delle conoscenze. L’attestato viene rilasciato solo a chi supera il test.
Dal 2025 diventa obbligatoria anche la verifica dell’efficacia della formazione, per garantire che i nuovi comportamenti appresi siano effettivamente applicati in azienda.
Datore di lavoro RSPP: formazione e aggiornamento
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente il ruolo di RSPP deve frequentare corsi con durata variabile tra 16 e 48 ore, a seconda del settore ATECO:
- rischio basso;
- rischio medio;
- rischio alto.
È inoltre previsto un aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito dal nuovo Accordo 2025.
Novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025
Le nuove disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni 2025 hanno apportato significative modifiche alla modalità di erogazione, organizzazione e riconoscimento dei corsi di formazione, stabilendo nuovi standard e termini transitori. In particolare:
- Possibilità di svolgere alcuni corsi in videoconferenza sincrona o e-learning.
- Limite massimo di 30 partecipanti ai corsi teorici.
- Rapporto docente/partecipanti 1:6 per le esercitazioni pratiche.
- Riconoscimento della formazione pregressa se conforme ai nuovi requisiti.
- Periodo transitorio di 12 mesi (fino a maggio 2026) per l’adeguamento dei corsi già avviati.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 conferma la centralità del percorso formativo per RSPP e ASPP e introduce importanti novità su modalità, aggiornamenti e verifiche.
Per chi vuole intraprendere questa carriera, è fondamentale scegliere corsi conformi alla nuova normativa, così da ottenere un attestato valido e spendibile in qualsiasi settore produttivo.
Ruolo dell’ASPP: supporto al RSPP
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) affianca il RSPP nella consulenza al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.
Il percorso formativo è quasi identico a quello del Responsabile, ad eccezione del Modulo C, obbligatorio solo per i RSPP.
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