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Segnaletica di sicurezza sul lavoro: obblighi, norme e corretta applicazione

Segnaletica e cartelli sicurezza

Signs warn of job security. Sign 'dangerous cargo'.

La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro è uno strumento importantissimo per prevenire infortuni e garantire ambienti di lavoro sicuri. Il D.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di adottare una segnaletica chiara ed efficace per indicare pericoli, prescrizioni o divieti. In questo articolo analizziamo le tipologie di segnali, i colori normati e gli adempimenti in materia di informazione e formazione dei lavoratori.

Normativa per la segnaletica di sicurezza sul lavoro

Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 dà attuazione alla direttiva 92/58/CEE, in materia di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, che precedentemente non era stata riportata nel testo del D.Lgs. 626/94 ma era stata successivamente recepita in un autonomo testo di legge, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.

Le disposizioni oggetto del decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Per tali contesti sono previsti decreti attuativi specifici. Di questi, ad oggi è stato emanato solo il Decreto interministeriale 4 marzo 2013, contenente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

La segnaletica di sicurezza nel D.Lgs. 81/08: definizione

L’art. 162 del D.Lgs. 81/2008 fornisce innanzitutto una definizione di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da intendersi come: segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”.

La norma distingue e definisce anche i seguenti segnali di:

Gli obblighi per il datore di lavoro

L’art. 163 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro – ove i risultati della valutazione stabiliscano che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva – debba fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, che deve risultare conforme alle prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/08.

Regolazione del traffico all’interno dell’impresa

Il comma 3, dell’art. 163, D.Lgs. 81/08, prescrive che il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, debba fare ricorso – se del caso – alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale e, comunque, fatto salvo quanto previsto nell’Allegato XXVIII che stabilisce dettagliatamente la tipologia dei segnali da apporre per gli ostacoli, i punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.

Informazione e formazione di RLS e lavoratori

L’art. 164 del D.Lgs. 81/08 stabilisce il diritto del RLS e dei lavoratori di essere informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata e di ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza.

I requisiti specifici della segnaletica di sicurezza

L’Allegato XXIV del D.Lgs. 81/08 indica i requisiti specifici della segnaletica di sicurezza, descrivendo le diverse possibili destinazioni d’uso.

In particolare, si definisce che esistono due tipologie di segnalazione ovvero:

È necessario e importante valutare, qualora alcuni lavoratori presentino limitazioni delle capacità uditive o visive (anche a causa dell’uso di dispositivi di protezione individuale come: otoprotettori, maschere ecc.), l’adozione di adeguate misure supplementari o sostitutive.

Colori segnaletica di sicurezza e significato

Il codice relativo ai colori della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro prevede quanto segue:

Manutenzione e controllo della segnaletica

I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati, riparati e, ove necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.

I cartelli segnaletici: forma, colore, pittogrammi

In merito ai cartelli segnaletici, la loro forma e il loro colore sono definiti al punto 3 dell’Allegato XXV del D.Lgs. 81/08, che per maggiore chiarezza, ne riporta i pittogrammi.

La norma consente di differire “leggermente” dalle figure riportate al citato punto 3 o di includere – rispetto ad esse – un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco.

Quali sono le forme richieste per i cartelli di sicurezza?

Il codice relativo alle forme dei cartelli di sicurezza prevede quanto segue:

Criteri di scelta e collocazione dei cartelli

In merito alle loro condizioni d’impiego, si precisa che i cartelli vanno collocati – in condizioni di buona illuminazione – tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale. In particolare dovranno essere posti all’ingresso alla zona interessata, in caso di rischio generico, o nelle immediate adiacenze di un rischio specifico.

Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina della segnaletica di sicurezza sul lavoro

L’art. 165 del D.Lgs. 81/2008 indica le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti per le inadempienze alle specifiche disposizioni richiamate.

In particolare la normativa prevede:

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