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Ratificata la Convenzione OIL su violenza e molestie sul lavoro: cos’è e cosa cambia?

violenza e molestie sul lavoro

Engineer or Architect feeling tired and headache with his job while wearing protective equipment safety helmet at construction site

Entra in vigore ufficialmente dal 29 ottobre 2022 la Convenzione ILO OIL 190/2019, la prima norma internazionale definita per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Lo riporta ilo Ministero degli Affari Esteri in Gazzetta Ufficiale con Comunicato del 25 novembre 2022.

La Convenzione definisce un quadro organico di intervento e offre un’opportunità unica per un futuro del lavoro basato sulla dignità e il rispetto e per garantire il diritto di tutte e di tutti ad un mondo del lavoro libero da violenza e molestie.

Nel nostro ordinamento la Convenzione è stata ratificata con Legge 4/2021 e a fine ottobre è stato concluso in via ufficiale il processo di ratifica. Nel Novembre 2022 invece si è perfezionata l’entrata in vigore della Convenzione.

Di seguito le ultime News sulla Convenzione, i suoi contenuti, gli obblighi ed i soggetti coinvolti.

NEWS! Convenzione OIL 190/2019 sulla violenza/molestie sul lavoro: completata la ratifica dell’Italia (novembre 2021)

Il 29 ottobre il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha concluso il processo di ratifica e adesione alla Convenzione OIL 190 del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro: “un importante passo in avanti per un mondo del lavoro sano e sicuro, inclusivo, libero da violenza e molestie per tutti coloro che in qualsiasi modo vi operano, e in particolare dei soggetti più vulnerabili. Questo anche in una chiave di genere, per consentire a tutti indistintamente di contribuire allo sviluppo delle nostre società. È il frutto di un’intensa cooperazione tripartita, basata sul dialogo sociale di cui l’ILO è il principale interprete su scala globale, e di cui il Governo italiano sarà attento interprete nella realizzazione concreta della Convenzione”.

il Direttore Generale dell’ILO ha dichiarato: “La ratifica del Governo italiano rappresenta un passo importante per rafforzare le misure adottate a livello nazionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza e le molestie nel mondo del lavoro. La Convenzione ILO n. 190 e la relativa Raccomandazione rappresentano degli strumenti fondamentali per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il quadro fornito da questi strumenti identifica delle protezioni importanti per i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto nel contesto della pandemia di COVID-19.  Inoltre, la Convenzione svolge un ruolo chiave per plasmare una ripresa incentrata sulla persona che contrasti le ingiustizie esistenti e dia vita ad una nuova e migliore normalità, libera da violenza e molestie”.

Violenza e molestie sul luogo di lavoro: la Legge di ratifica 4/2021 in Gazzetta

In Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2021 è stata pubblicata la LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4 che autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale OIL.

La Convenzione prevede che ciascun Membro si impegni ad adottare leggi e regolamenti (e sistemi di verifica e controllo) che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere e rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro.

La Convenzione OIL 190/2019

La Convenzione detta la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestie legate al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere.

 Tale definizione si riferisce a “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili” che “si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”. La definizione si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo tirocinanti e apprendisti/e, gli individui che svolgono il ruolo o l’attività di imprenditore o imprenditrice, nel settore pubblico e privato, in imprese nel settore formale e informale, e in zone rurali e urbane.

Convenzione ILO sulla violenza e molestie sul lavoro: cosa prevede?

La Convenzione richiede agli Stati membri di adottare, in consultazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, un approccio inclusivo e sensibile al genere per prevenire e contrastare la violenza e le molestie, attraverso azioni di prevenzione, protezione e applicazione delle norme, oltre a interventi di assistenza, informazione e formazione.

Riconosce il ruolo e le funzioni differenti, ma complementari, dei governi, datori di lavoro e lavoratori, e le loro organizzazioni di rappresentanza, tenendo in considerazione la diversa natura e entità delle loro responsabilità. Tali strumenti internazionali del lavoro costituiscono segni tangibili del perdurante valore e della forza del dialogo sociale e del tripartitismo, inteso come metodo essenziale per dare concreta attuazione a tali strumenti a livello nazionale.

Convenzione OIL in materia di violenze e molestie di genere: quali diritti tutelare nel mondo del lavoro?

I Membri della Convenzione (fra cui l’Italia) devono impegnarsi a garantire misure che promuovino:

Gli obiettivi della Convenzione OIL 2019

La Convenzione ha come obiettivo il riconoscimento di un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, riconosciute come in grado di costituire un abuso o una violazione dei diritti umani: la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso, si legge nei Considerando della Convenzione che ulteriormente specifica come i Membri della Convenzione abbiano l’importante responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie al fine di agevolare la prevenzione di tali comportamenti e pratiche e così tutti gli attori del mondo del lavoro devono astenersi da molestie e violenze, prevenirle e combatterle in quanto “la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull’ambiente familiare e sociale della persona si legge in un altro passaggio, e “influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro”.

Cosa si intende per violenza e molestie?

In base alla Convenzione (art. 1) l’espressione «violenza e molestie» nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere.

Cosa si intende per violenze o molestie di genere?

L’espressione «violenza e molestie di genere» indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

Quali soggetti vengono tutelati dalla Convenzione?

La Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.

La Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

Quando si intende una violenza o molestia realizzata nel luogo di lavoro?

La Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

Quali sono gli impegni che le Parti della Convenzione devono ora rispettare?

In base all’art.4 i Membri sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie e sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.

Quali azioni concrete vanno messe in atto per contrastare violenze e molestie sul lavoro?

In base alla Convenzione i Membri devono includere (art.4):

Inoltre (art. 5) devono rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’effettiva abolizione del lavoro minorile e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso.

Luoghi di lavoro: quali azioni vanno messe in campo per la prevenzione e controllo di violenze e molestie?

In base alla Convenzione (art.9) ogni Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (compresi la violenza e le molestie di genere) e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:

In che modo erogare le informazioni e la formazione per i lavoratori?

La Convenzione prevede che ciò avvenga con modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro.

Qual è il ruolo delle organizzazioni di categoria?

In base alla Convenzione (art.12) in un’ottica di consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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