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Lavoratori sportivi e minori: nel nuovo Regolamento anche la tutela di salute e sicurezza

In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 che riordina e riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo ed entra formalmente in vigore dal 2 aprile 2021 (seppur con decorrenza del Titolo V che contiene le tutele giuslavoristiche, a partire dal 1° luglio 2022).

Fra gli obiettivi del Decreto (art.3) – oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo, la formazione degli atleti e degli operatori, la promozione del lavoro sportivo anche di volontariato- anche la assicurazione dello svolgimento della pratica dello sport in “ambiente sicuro e sano” (lett. c dell’art.3) e la protezione della salute e sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori (let. g dell’art.3).

Passiamo in rassegna gli aspetti saluienti in materia di salute e sicurezza regolamentati dal Decreto e le definizioni rilevanti per la disciplina oltre all’articolazione completa del Decreto.

Lavoro sportivo: come applicare le norme di salute e sicurezza sul lavoro

In base all’art.4 le disposizioni del decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Quindi le Regioni possono esercitare le proprie competenze in materia ai sensi dell‘art. 117 della Costituzione nei limiti della Legge n.86/2019 e del D.Lgs. n.36/2021.

Lavoratore sportivo: nozione e definizione (art.25)

Il D.Lgs. n.36/2021 fornisce una definizione minima di “lavoratore sportivo” (art.25): “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali” regolamentate all’articolo 29.

Quanto alla tipologia contrattuale: l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di prestazioni occasonali. Al di fuori delle previsioni del decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Sicurezza dei lavoratori sportivi (art.33)

Un riferimento esplicito alla sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori è all’art. 33 che, al di fuori delle previsioni specifiche contenute nel D.Lgs. n.36/2021, rimanda alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Sull’argomento, il decreto indica che:

Infortuni e previdenza (art.34)

In mancanza di disposizioni speciali di legge l’art. 34 del Decreto stabilisce che ai lavoratori sportivi si applica la disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Tutela dei Minori che praticano attività sportiva: verso un decreto specifico in materia di salute e sicurezza (art.33)

Per i minori (per il loro tesseramento si veda l’art. 16) che praticano attività sportiva, il Decreto all’art. 33 stabilisce che:

D.Lgs. 36/2021: articolazione del Decreto, contenuti e campo di applicazione

Il D.Lgs. n.36/2021 ha una applicazione differenziata nel tempo: gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022: si tratta di tutti gli articoli del Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO, eccezion fatta per l’art. 31 in materia di abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica.
Contiene all’art. 52 una serie di abrogazioni ad atti precedenti relativi all’attività sportiva a partire o dall’entrata in vigore del Decreto o a partire dal 1° luglio 2022.

Il Decreto contiene sette diversi titoli che indicano la disciplina generale per i lavoratori sportivi sia dilettanti che professionisti (esclusi, come visto, gli amatoriali), definisce la nozione di lavoro sportivo, rimandando alle specifiche discipline previdenziali, assicurative, pensionistiche e tributarie (nonché di salute e sicurezza al TUS) dettaglia gli obblighi per le persone fisiche, disciplina le attività con impiego di animali (ai fini della loro salute e tutela), l’accesso alle persone con disabilità e i gruppi sportivi dei corpi militari e civili dello Stato.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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