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Rischio amianto: le novità del D.Lgs. 213/2025 e le modifiche al D.Lgs. 81/08

Le modifiche del D.Lgs. 213/2025 al Testo Unico di Sicurezza sul lavoro

Rischio amianto: le novità del D.Lgs. 213/2025 e le modifiche al D.Lgs. 81/08

È stato pubblicato, nella G.U. del 9 gennaio 2026, il D.Lgs. 213/2025 di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il nuovo testo normativo, che modifica numerosi articoli del D.Lgs. 81/08, entrerà in vigore dal 24 gennaio 2026. Vediamo come cambiano gli obblighi per le imprese e quali sono i nuovi standard tecnici da rispettare.

Nuovo D.Lgs. 213/2025: cosa cambia per la sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, composto da 19 articoli e un allegato, apporta decise modifiche al D.Lgs. 81/2008, in particolare al Titolo IX, Capo III. Il provvedimento mira a innalzare i livelli di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto, recependo la Direttiva (UE) 2023/2668.
Il testo stabilisce limiti di esposizione più severi e impone l’adozione di tecnologie avanzate, come la microscopia elettronica, per il monitoraggio delle fibre. I datori di lavoro sono ora obbligati a svolgere indagini preliminari approfondite e a dare priorità alla rimozione dei materiali pericolosi rispetto ad altre forme di bonifica.
Infine, il decreto rafforza i protocolli di sorveglianza sanitaria e i requisiti di formazione specifica per tutto il personale coinvolto in attività a potenziale esposizione.

Le modifiche al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08

Le integrazioni introdotte dal nuovo decreto modificano diversi articoli chiave del Testo Unico di Sicurezza (D.lgs. 81/08), con particolare attenzione alla misurazione delle fibre e alla valutazione preventiva.

Ampliamento del campo di applicazione

Il nuovo testo normativo (art. 2 che modifica l’art. 246 del D.Lgs. 81/08) estende le norme di protezione a una gamma più vasta di attività lavorative. Vengono ora esplicitamente inclusi i lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e rimozione, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi e, significativamente, la lotta antincendio o la gestione delle emergenze durante eventi naturali estremi in cui vi sia rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.

Individuazione preventiva e priorità alla rimozione

Prima di iniziare lavori di demolizione di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura per individuare la potenziale presenza di amianto, anche interrogando i proprietari o consultando i registri pertinenti. In caso di informazioni mancanti, il datore di lavoro deve avvalersi di un operatore qualificato per un esame dei materiali prima dell’inizio dei lavori (art. 4 che modifica l’art. 248 del D.Lgs. 81/08).

Nella valutazione dei rischi, per stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro deve ora dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica (art. 5 che modifica l’art. 249 del D.Lgs. 81/08).

Notifica e tenuta della documentazione

Il datore di lavoro deve ora integrare la notifica (art. 6 che modifica l’art. 250 del D.Lgs. 81/08) con dati più dettagliati circa le attrezzature utilizzate per la protezione delle vie respiratorie e le misure di decontaminazione, garantendo che le tecniche di abbattimento polveri siano adeguate al nuovo limite di 0,01 f/cm³.

Dopo il comma 2 dell’art. 250 viene inoltre inserito il comma 2-bis che prevede quanto segue:

Misure di prevenzione e protezione

Vengono dettagliate misure operative più stringenti per ridurre l’esposizione al “più basso valore tecnicamente possibile” (art. 7 che modifica l’art. 251 del D.Lgs. 81/08), in particolare:

Inoltre, sempre all’art. 251, comma 1 – dopo la lettera e) – sono inserite le seguenti nuove lettere:

Campionamento e misurazione

Il D.Lgs. 213/2025 interviene direttamente sulle metodiche di campionamento, specificando che la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Il Decreto inserisce inoltre, dopo il comma 6, il seguente nuovo comma: «6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio» (art. 9 che modifica l’art. 253 del D.Lgs. 81/08).

Nuovi Valori Limite (VLEP)

La modifica principale riguarda l’articolo 254 del D.Lgs. 81/08. Il precedente limite di 0,1 fibre per centimetro cubo viene superato. Il nuovo valore limite di esposizione professionale (VLEP) è ridotto a:

L’art. 10, che modifica l’art. 254 del D.Lgs. 81/08, specifica inoltre quanto segue:

Formazione dei lavoratori

Il D.Lgs. 213/2025, con l’art. 13 inserisce due nuovi commi all’art. 258 del D.Lgs. 81/08, prevedendo che:

La formazione deve inoltre consentire di acquisire conoscenze e competenze necessarie per quanto riguarda “la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

Sorveglianza sanitaria

Il nuovo decreto (art. 14 che modifica l’art. 259 del D.Lgs. 81/08) coordina le modifiche con le attività del Medico Competente relativamente alla sorveglianza sanitaria (almeno triennale) per i lavoratori addetti ad attività nelle quali vi sia rischio di esposizione all’amianto.

Aggiornamento delle patologie correlate all’amianto

Infine, il decreto – all’ art. 17 – introduce nel D.Lgs. 81/08l’Allegato XLIII-ter, che elenca le malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie, includendo ora asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, gastrointestinale, della laringe, delle ovaie e malattie pleuriche non maligne.

FAQ: il nuovo D.Lgs. 213/2025

  1. Qual è il nuovo limite di esposizione all’amianto (VLEP)?

    Il D.Lgs. 213/2025 recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 che riduce drasticamente il valore limite di esposizione professionale (VLEP) portandolo da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, misurato in rapporto a una media ponderata (TWA) di 8 ore.

  2. Quando diventa obbligatoria la microscopia elettronica per l’amianto?

    Fino al 20 dicembre 2029 è possibile continuare a utilizzare la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF). Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite microscopia elettronica, in grado di rilevare anche le fibre più sottili (larghezza inferiore a 0,2 micrometri).

  3. Quali sono i nuovi obblighi per i datori di lavoro nella gestione dei materiali contenenti amianto (MCA)?

    Il datore di lavoro deve ora dare priorità assoluta alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di bonifica (come incapsulamento o confinamento). Inoltre, prima di ogni lavoro di manutenzione o demolizione, è obbligato a svolgere indagini preliminari approfondite, avvalendosi di personale qualificato.

  4. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione sui lavoratori esposti?

    Secondo le nuove integrazioni all’art. 250 del D.Lgs. 81/08, l’elenco dei lavoratori interessati, i loro certificati di formazione e la data dell’ultima visita medica periodica devono essere conservati per un arco di tempo di 40 anni.

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