Con l’Interpello n. 2/2025, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato la richiesta della Regione Siciliana relativa all’applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008 (Luoghi di lavoro) nell’ambito della campagna antincendio boschivo. Il dubbio verte sulla qualificazione giuridica dei boschi e dei terreni agricolo-forestali, sui quali si svolge l’attività, come “luoghi di lavoro” ai sensi del Decreto.
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Il quesito dell’Interpello 2/2025
La Regione Siciliana ha formulato un interpello chiedendo se le aree in cui operano i lavoratori impegnati nella campagna antincendio boschivo (AIB) possano essere considerate “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento a vedette e postazioni AIB.
Il punto focale era stabilire quindi se tali aree – costituite da boschi e terreni forestali – dovessero essere assoggettate ai requisiti dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (Requisiti dei luoghi di lavoro).
Il quadro normativo richiamato
La Commissione per gli Interpelli ha ricostruito il contesto normativo di riferimento:
- Art. 62 D.Lgs. 81/2008 – definizione di “luoghi di lavoro”.
- Art. 63 D.Lgs. 81/2008 – requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con rinvio all’Allegato IV.
- Art. 64 D.Lgs. 81/2008 – obblighi del datore di lavoro relativi a conformità, manutenzione e igiene dei luoghi di lavoro.
- Art. 13 D.Lgs. 81/2008 – Vigilanza.
- Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 – Requisiti dei luoghi di lavoro.
- Art. 2135 Codice civile – definizione di imprenditore agricolo e attività connesse.
- Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 29 dicembre 2022, n. 49459, che ha stabilito che:
- non sono considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata dell’azienda agricola nei quali si svolgono le attività agricole tipiche (coltivazione, selvicoltura, allevamento);
- costituiscono invece “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede adibite ad attività non strettamente agricole (depositi, aree di carico/scarico, movimentazione mezzi, ecc.).
Da ultimo, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 81/2008, il proprio compito è limitato a chiarire quesiti di ordine generale e non fattispecie specifiche.
Le Conclusioni della Commissione Interpelli
La Commissione Interpelli, sulla base della normativa e della giurisprudenza richiamate, ritiene quindi che: “nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 codice civile”.
- Il testo integrale dell’Interpello è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al seguente link: Interpello n. 2/2025
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