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DL Fiscale: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su obblighi formazione per Datore di lavoro, Preposto e Dirigente

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Sul sito INL è stata pubblicata la Lettera Circolare n.1 del 16 febbraio 2022 che chiarisce alcuni nodi interpretativi emersi in merito alla formulazione dell’art.37 del D.Lgs. n.81/2008 in materia di formazione del datore di lavoro, dirigente e preposto (modalità, cadenze e decorrenze) ed in materia di addestramento, a seguito dell’emanazione del DL Fiscale convertito (DL 146/2021 convertito in L.215/21) e degli annunciati nuovi Accordi della Formazione da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

Ricostruiamo la normativa del nuovo art.37 ed i chiarimenti dell’Ispettorato sugli obblighi formativi di datore di lavoro, dirigenti e preposti.
Partiamo dal DL Fiscale e vediamo poi i chiarimenti dell’Ispettorato sulla formazione di questi soggetti, punto per punto.

Le novità della Circolare 1/2022

In sintesi, la Circolare chiarisce sui seguenti aspetti

  • Formazione Datore di lavoro: obbligo formativo, modalità e decorrenza rimandato all’Accordo Stato Regioni sulla formazione da emanarsi entro il 30 giugno 2022
  • Formazione Dirigente e Preposto: (art.37.ter) permane l’obbligo formativo attualmente vigente
    • la formazione e l’aggiornamento resta quella prevista dall’Accordo del 2011
    • le regole su aggiornamento biennale e formazione in presenza rimandano all’entrata in vigore del futuro Accordo sulla Formazione
    • per la garanzia dei requisiti maturati si rimanda alla disciplina transitoria del nuovo Accordo in materia di formazione.
  • Addestramento: art.37 comma 5, novità immediatamente operative (a partire dal 21 dicembre 2021)

DL Fiscale: le modifiche introdotte in materia di formazione

Il DL Fiscale  DECRETO FISCALE decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 in vigore dal 21 dicembre 2021 prevede, in sintesi:

  • Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto;
  • Modifica all’art. 37 del TUS: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro );
  • Modifica all’art. 55 del TUS: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente.

Approfondisci i singoli aspetti:

Andiamo a vedere come è cambiato l’art.37 sulla formazione dei soggetti della sicurezza, a seguito delle correzioni.

Testo Art.37: gli obblighi di formazione in sicurezza sul lavoro dopo il DL Fiscale

Di seguito il testo dell’art.37 a seguito delle correzioni apportate dal DL Fiscale.

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose .

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato69 .

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 70

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

Art.37 TUS: Formazione del Datore di Lavoro: da quando e come formare il datore di lavoro?

Secondo INL in base al nuovo comma 7 del citato art. 37, il datore di lavoro (nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi) deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un prossimo Accordo sulla formazione Stato-Regioni da adottare entro il 30 giugno 2022. L’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 individuerà

a) durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Formazione del datore di Lavoro: in vista nel prossimo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

Secondo INL, tutto viene demandato all’Accordo da emanarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni in quanto “costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.

Formazione per Dirigenti e preposti: art. 37 comma 7, da quando e in che modalità?

Per gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti INL rimarca che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, richiedendo“ un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

A seguito della modifica operata dal DL Fiscale richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina all’Accordo in materia di formazione in SSL che maturerà in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Dirigenti e Preposti: l’obbligo formativo rimane. I chiarimenti della Circolare INL 1/2022

Il nuovo comma 7-ter, chiarisce l’Ispettorato nella nuova formulazione, non fa venir meno l’obbligo formativo a carico dei dirigenti e preposti.

In assenza del nuovo Accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Formazione Preposto: aggiornamento biennale e modalità in presenza: da quando?

Con riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 INL chiarisce che

  1. i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente
    • in presenza
    • e periodicità almeno biennale,

attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza con un Nuovo Accordo.

2. Per garantire i requisiti della formazione dei preposti aggiunge INL, occorrerà riferirsi alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (come già accadde per gli Accordi del 2011)Obblighi formativi e prescrizione

Quindi, secondo INL:

  • gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti e le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale) saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente;
  • pertanto non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Obbligo di addestramento (art.37 comma 5)

INL chiarisce anche sull’obbligo di addestramento previsto dal comma 5 dell’art.37, modificato in sede di conversione del DL Fiscale.

Obbligo di addestramento: i chiarimenti INL nella Circolare 1/2022

Secondo INL si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento nell’“apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Violazione dell’obbligo di addestramento: quali conseguenze? chiarimenti INL in Circolare 1/2022

Secondo INL

  • la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
  • Non viene sanzionato invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, “elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

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Antonio Mazzuca

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