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Decreto-legge 62/2026: nuove misure per conciliazione vita-lavoro e contrasto al caporalato digitale

Certificazione conciliazione vita-lavoro e gestione digitale del lavoro secondo il Decreto 62/2026; icone di qualità aziendale su sfondo di ufficio moderno con dispositivi per l'accesso a piattaforme digitali.

Il nuovo Decreto Lavoro 2026 armonizza gli incentivi per la conciliazione vita-lavoro con i nuovi obblighi di trasparenza per le piattaforme digitali.

È approdato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (cd. Decreto Lavoro), recante misure urgenti su salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale.
In attesa della conversione in legge, il provvedimento delinea un nuovo quadro di tutele e di trasparenza algoritmica
per i lavoratori della gig economy, integrando alle disposizioni del D.Lgs. 81/08, nuovi obblighi formativi. Al contempo, il decreto introduce un sistema di premialità contributiva per le aziende che adottano sistemi certificati di welfare aziendale e politiche di conciliazione vita-lavoro.

Conciliazione vita-lavoro: esonero contributivo per le aziende certificate

Sul fronte del Welfare, l’art. 6 del decreto-legge 62/2026Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro – introduce misure per sostenere la genitorialità e la maternità attraverso incentivi economici diretti alle imprese virtuose.
In particolare, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 184/2025 (come la certificazione UNI/PdR 192/2026) potranno beneficiare di un esonero contributivo con le seguenti caratteristiche:

Inoltre, le aziende certificate beneficeranno di attività di promozione di competenza dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

Caporalato digitale e rider: stretta su algoritmi e contratti di lavoro

Il Capo III del decreto, “Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale” (artt. dal 12 al 15) si occupa di regolamentare il lavoro intermediato da piattaforme, introducendo criteri stringenti per prevenire lo sfruttamento e garantire la trasparenza dei processi decisionali automatizzati.

Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)

L’art. 12 del nuovo decreto mette subito in chiaro che la qualificazione del rapporto di lavoro svolto mediante piattaforme digitali dipende esclusivamente dalle modalità pratiche con cui si svolge l’attività, al di là di ogni diversa definizione contrattuale tra le parti. Se l’organizzazione e il controllo (anche algoritmico) indicano una direzione datoriale, il rapporto si presume di natura subordinata.

Comunicazioni obbligatorie: dati e indicatori di rischio (art. 13)

Il D.L. n. 62/2026 interviene in modo incisivo sul fronte del monitoraggio, integrando l’articolo 9-bis del Decreto-Legge 510/1996, con l’introduzione del nuovo comma 2-sexies.
Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, tale nuovo comma prevede che sia emanato un decreto del Ministero del Lavoro per definire specifici indicatori di rischio e dati che le piattaforme digitali dovranno trasmettere.

Le piattaforme sono in ogni caso tenute a registrare e conservare per almeno 5 anni i dati analitici relativi a ogni prestazione, inclusi i tempi di lavoro, le assegnazioni, i rifiuti e i corrispettivi, garantendo l’accesso sia ai lavoratori che agli organi ispettivi.
Gli indicatori di rischio individuati e i relativi dati devono poi essere messi a diposizione di INAIL, INL e INPS per le rispettive attività di vigilanza e coordinamento.

Le eventuali violazioni saranno segnalate all’Autorità Europea del Lavoro (ELA) per coordinare azioni preventive e contrastare gli abusi a livello europeo.

Obblighi di informazioni al lavoratore e trasparenza algoritmica (art. 14)

Secondo quanto previsto dalla nuova norma, le piattaforme devono fornire ai lavoratori – in modo chiaro, accessibile e comprensibile – informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per:

Un punto cruciale riguarda poi il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta:

Rafforzamento tutele per i rider delle piattaforme digitali (art. 15)

L’art. 15 del DL 62/2026 apporta inoltre modifiche al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, introducendo misure stringenti per la regolarità e la sicurezza nel lavoro tramite piattaforma. In particolare:

Per approfondire l’evoluzione normativa continua a seguire gli aggiornamenti e i commenti tecnici degli esperti su InSic.

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