Rischi catastrofali e calamità naturali

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali: approvato alla Camera DDL di conversione

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La Camera dei Deputati ha approvato, con modifiche e integrazioni, il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 sui rischi catastrofali. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Ricordiamo che il DL n. 39/2025 pubblicato in GU Serie Generale n.75 del 31-03-2025, aveva previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e micro imprese (come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione).

Le nuove scadenze introdotte dal DL 39/2025

Di seguito riepiloghiamo le scadenze previste dal decreto-legge n. 39 del 2025, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali“:

  • Grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni per consentire di adeguarsi all’obbligo (le sanzioni decorrono a partire dal 30 giugno 2025).
  • Medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025.
  • Piccole e micro imprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Tali scadenze, definite all’articolo 1, ai commi 1-3, del DL n.39/2025 riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le sanzioni in caso di inadempimento

Le sanzioni, in caso di inadempimento – relative all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche – saranno applicate a partire dall’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo.

Le modifiche introdotte nel passaggio alla Camera

Nel passaggio alla Camera dei Deputati sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni, all’articolo 1, tra cui, quanto segue:

  • Viene definito il parametro da assumere per la determinazione del valore dei beni da assicurare. Il provvedimento specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo; per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo; per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni (cfr. comma 3-bis);
  • È esclusa l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti, previsti dal DM n. 18/2025, alla data di chiusura del bilancio (cfr. comma 3-ter);
  • È previsto il monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi (cfr. comma 3-quater);
  • Si stabilisce che l’obbligo assicurativo copra esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, ovvero oggetto di sanatoria, o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono. È esclusa, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra indicato, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (cfr. comma3-quinquies);
  • Viene definito che l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale venga corrisposto al proprietario del bene, laddove l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipula della polizza. L’indennizzo percepito dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità (comma 3-sexies).

L’articolo 2 riguarda la sola entrata in vigore del provvedimento.

Le FAQ aggiornate del MIMIt

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIt) ha aggiornato al 14 Aprile 2025 le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sugli aspetti connessi all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al DM 18/2025. In particolare il MIMIt ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze del mancato adempimento relativo all’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L’iter dell’obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali

Il Decreto Milleproroghe (Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15), all’art. 13 comma 1 aveva precedentemente disposto una proroga per le imprese italiane in materia di obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, era stata infatti posticipata al 31 marzo 2025 per tutte le imprese.

La pubblicazione del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 ha successivamente aggiornato i termini, scaglionando le diverse scadenze, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo.

Obbligo assicurativo: chi riguarda e cosa prevede?

L’obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.

Tali realtà dovranno sottoscrivere una polizza per proteggere i propri beni aziendali contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali:

  • terremoti,
  • alluvioni,
  • frane,
  • inondazioni ed esondazioni.

Nello specifico, la copertura assicurativa deve includere terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.

Sono esentati dall’obbligo gli imprenditori agricoli.

Conseguenze per le imprese inadempienti

Le imprese inadempienti, che non sottoscriveranno la polizza di assicurazione, non potranno accedere a contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, inclusi quelli destinati a supportare le aziende colpite da calamità naturali.

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1, comma 102, specifica infatti quanto segue:

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali“.

Il Regolamento attuativo DM 18/2025

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il provvedimento è entrato in vigore il 14/03/2025.

Obbligo assicurativo per eventi catastrofali: tutto quello che devi sapere

  1. A cosa serve l’obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali?

    L’obbligo di assicurazione è volto a salvaguardare le imprese dalle perdite economiche causate da disastri naturali. Considerando il notevole rischio idrogeologico e sismico che caratterizza il Paese, la necessità di una gestione preventiva e responsabile dei rischi è diventata sempre più urgente.

  2. Chi ha introdotto l’obbligo di assicurazione dai rischi catastrofali?

    L’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali è stato introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, negli articoli 101 e seguenti.

  3. Cosa rischia chi non adempie?

    In caso di mancato adempimento, le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo rischiano di perdere l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, soprattutto in situazioni di emergenza legate ad eventi calamitosi.

  4. Qual è lo scopo dell’obbligo assicurativo?

    Il nostro Paese ha tradizionalmente affrontato i danni causati da calamità naturali principalmente con interventi statali ex-post. Questa nuova normativa sottolinea l’importanza di una maggiore responsabilità da parte delle imprese nel proteggere i propri beni attraverso l’assicurazione contro i rischi catastrofali.

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