Con una nota del 16 febbraio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sul tema dei sistemi di geolocalizzazione in dotazione alle guardie giurate, chiarendo quando si applica la procedura di garanzia prevista dall’art. 4 della legge 300/1970.
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Il quesito sull’obbligo di geolocalizzazione
La nota, emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, risponde a un quesito posto dalla Direzione Interregionale del Lavoro del Nord in merito all’interpretazione del DM 269/2010, che disciplina l’attività degli istituti di vigilanza privata. In particolare, il dubbio riguardava l’obbligatorietà dei sistemi di geolocalizzazione e la loro possibile assimilazione a strumenti di lavoro, con conseguente esclusione della procedura di cui all’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.
Il rapporto tra DM 269/2010 e legge 300/1970
L’INL ricorda innanzitutto la gerarchia delle fonti: il DM 269/2010 è norma di rango inferiore rispetto alla legge 300/1970. Inoltre, l’obbligo di geo-referenziazione è previsto solo per alcuni ambiti territoriali e può essere soddisfatto anche attraverso soluzioni alternative, come centrali operative distaccate. Questo elemento, secondo l’Ispettorato, esclude che il GPS possa essere considerato automaticamente un requisito tecnico “indefettibile” per tutte le aziende del settore.
GPS tra sicurezza e organizzazione del lavoro
Dalla relazione tecnica esaminata emergono chiaramente le finalità dei sistemi GPS: esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, soprattutto per garantire interventi tempestivi in caso di allarme e tutelare l’incolumità delle guardie giurate. Tuttavia, tali finalità non sono sufficienti a qualificare il GPS come strumento strettamente necessario alla prestazione lavorativa.
Geolocalizzazione: la conclusione dell’INL
Richiamando anche precedenti indicazioni fornite dall’Ispettorato in materia di controlli a distanza, la nota conclude che i sistemi di geolocalizzazione non possono essere esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 4 della legge 300/1970. Di conseguenza, la loro installazione richiede il rispetto della procedura di garanzia: accordo sindacale o, in alternativa, autorizzazione amministrativa. Un chiarimento che rafforza la tutela dei lavoratori e richiama gli operatori del settore a un’attenta valutazione preventiva delle tecnologie di controllo.
Consulta la Nota INL del 16/02/2026
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