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Cibersicurezza comune nell’Unione: nella Direttiva 2022/2555 le regole per i Soggetti essenziali e importanti

Cybersicurezza

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In Gazzetta europea la DIRETTIVA (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione. Ciò non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni con un livello più elevato di cibersicurezza, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell’Unione.

Cosa prevede la direttiva? A chi si applica e da quando? E quali obblighi comuni sono regolamentati?

La DIRETTIVA (UE) 2022/2555, sulla Cibersicurezza comune in Europa

La Direttiva mira a garantire un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione e così migliorare il funzionamento del mercato interno.

Cibersicurezza. I soggetti europei

Indica all’art. 1 le regole e le misure comuni da seguire per la cibersicurezza ed individua (art.2) i soggetti obbligati (privati e pubblici, con esclusioni specifiche da parte degli stati). Definisce poi (art.3) i cd. “Soggetti essenziali e importanti” (privati e pubblici) che siano operatori di servizi essenziali e rimanda al 17 aprile 2025 il termine ultimo per la loro completa definizione da parte degli Stati.

Gli strumenti a disposizione

Nel Capo II si trovano le norme sui QUADRI COORDINATI IN MATERIA DI CIBERSICUREZZA e vi figura il richiamo alla “Strategia nazionale per la cibersicurezza” (art.7) e alle Autorità competenti e punti di contatto unici (art.8) oltre ai riferimenti ai Quadri nazionali di gestione delle crisi informatiche (art.9). L’art. 10 prevede la costituzione di un Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) definendone requisiti e compiti (art.11) e la loro funzione di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (art. 12). Si fa quindi riferimento (art.12) alla “banca dati europea delle vulnerabilità” elaborata e manutenuta da ENISA.

Collaborazione europea e internazionale per la Cibersicurezza

Le autorità competenti, il punto di contatto unico e i CSIRT dello stesso Stato membro dovranno collaborare (art.13) per ricevere le notifiche degli incidenti significativi (articolo 23), e degli incidenti, delle minacce informatiche e dei quasi incidenti (near miss regolati all’articolo 30).

Nel CAPO III è regolata la COOPERAZIONE A LIVELLO DELL’UNIONE E INTERNAZIONALE che comprende rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell’ENISA (art.14) oltre ad una rete dei CSIRT nazionali (art.15). Si istituisce anche EU-CyCLONe una rete che ha il fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cibersicurezza su vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione.

Si impone poi ad ENISA (art.18) di diffondere ogni due anni una relazione sullo stato della cibersicurezza nell’Unione e la presenta al Parlamento europeo ed il meccanismo della “revisione fra pari” da definire entro il 17 gennaio 2025.

Come gestire il rischio di cibersicurezza e segnalazione

Nel CAPO IV tutte le MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CIBERSICUREZZA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE che sono attività di governance (art.20). Si tratta di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, e per prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi (art.21). Ma ci sono anche obblighi per i “soggetti essenziali”, di segnalazione (art.23) di eventuali incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi, certificando (art.24) prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, nell’ambito dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza.

DIRETTIVA (UE) 2022/2555: Cibersicurezza, gli obblighi comuni

La DIRETTIVA (UE) 2022/2555 stabilisce (art.1):

Cibersicurezza, a chi si applica la Direttiva 2022/255?

La Direttiva si applica ai soggetti (art.2)

La Direttiva non si applica a tutti quei soggetti che sono obbligati da atti giuridici settoriali dell’Unione (art.4) ad adottare misure di gestione dei rischi di cibersicurezza o di notificare gli incidenti significativi.

Cibersicurezza: da quando si applica la Direttiva 2022/2555

Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2024.

La Direttiva modifica (artt.42-44)

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