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Gallerie stradali TERN: modifiche alla disciplina transitoria

Galleria_strada

All’interno del primo Decreto Sostegni, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69, per l’attività di prevenzione incendi, l’art. 30-sexies indica la “Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale”.

L’articolo apporta però anche alcune modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2006, n. 264, la disciplina di “Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.”

In particolare introduce una disciplina transitoria sul  processo di adeguamento delle gallerie stradali appartenenti alla rete TERN aperte al traffico. Tale disciplina transitoria è stata richiamata anche nella Circolare del 27 maggio 2021 del Corpo VVF.

Proroga per la nomina del Commissario Straordinario per il sistema idrico del Gran Sasso

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per la nomina (da parte del Presidente del Consiglio) del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (previsto all’ Art. 4-ter del DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 convertito.

Compiti e dotazione finanziaria a disposizione del Commissario

Dovrà sovraintendere alla  progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti  volti  a  fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

La dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 500.000 euro per l’anno 2022.

Modifiche alla normativa sulle gallerie della rete stradale transeuropea

Il Decreto Sostegni convertito apporta diverse modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2006, n. 264, in particolare all’art.4 che dettaglia le competenze della Commissione permanente per le gallerie.

La Composizione della Commissione Gallerie sale di numero

Le modifiche riguardano la composizione della Commissione che cresce di numero dei componenti ed è ora composta da

Una funzione in più per la Commissione Gallerie

Il primo Decreto Sostegni aggiunge alle competenze della Commissione la possibilità “promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie”.

Adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza: le novità del Decreto Sostegni – art. 10 bis

Il primo Decreto Sostegni aggiunge l’«Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3).

In base all’articolo, per assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza

Qual è il livello tecnico degli interventi strutturali e impiantistici?

Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il livello richiesto deve essere tale da:

Quale sarà la procedura per la presentazione del progetto di sicurezza e la tempistica? – art. 10 bis comma 5

Rapporto semestrale di monitoraggio – art. 10 bis comma 8

Nel Decreto Sostegni aggiornato si dettaglia anche il rapporto semestrale di monitoraggio (inserendolo sempre nel decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, all’articolo 10-bis).

Il Rapporto deve contenere:

Ritardi nel processo di adeguamento: quale procedura? – art. 10 bis comma 9

Inoltre, il cronoprogramma delle opere ed in generale l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3 – art. 10 ter

 Il Decreto Sostegni convertito introduce un art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3).

Prevede che fino al rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio (di cui all’articolo 10-bis, comma 6), il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

Quali limitazioni temporanee possono essere disposte dalla Commissione gallerie?

La Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell’esercizio nei casi di:

 a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva;

 b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all’articolo 10-bis, comma 8»;

Sanzioni per i gestori di gallerie

Il primo Decreto Sostegni aggiunge al comma 1 dell’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro, per il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti.

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
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