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Incendio di Torre del Moro: come gestire la sicurezza antincendio negli edifici civili?

Nella giornata di ieri un rogo ha interessato l’intera facciata del palazzo di 18 piani ad uso civile, conosciuto come «Torre del Moro» nella periferia sud di Milano.

Partiamo dal caso di cronaca per capire come si organizza la sicurezza antincendio negli edifici civili e in particolare negli edifici di grande altezza come “Torre del Moro”, che raggiunge i 60 metri, alla luce della più recente normativa!

Le considerazioni che seguono sono stratte dall’articolo “Condomini: la nuova regola tecnica” di Corrado Romano (Ing. Primo Dirigente comandante Vigili del fuoco di Imperia) su Antincendio n.7/2020 (Articolo integrale disponibile gratuitamente per abbonati alla rivista Antincendio).

PH e video tratti da Vigilfuoco.tv

L’incendio di Torre del Moro

L’edificio, riporta Corriere Milano, fa parte di un intervento edilizio recente di 3.100 metri cubi quadrati di superficie produttiva, 2.700 di commerciale e uffici e di 3.700 metri quadrati di appartamenti. Il grattacielo raggiunge i 60 metri d’altezza.

Dall’edificio si è alzata un’altissima colonna di fumo nero, le famiglie (oltre 60) sono state tutte evacuate: nessun morto ma diversi intossicati, compresi alcuni vigili del fuoco. Secondo Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco, «l’edificio sicuramente non collasserà perché la struttura centrale in cemento armato non risulta interessata dalle fiamme, a differenza di quella esterna, quella metallica

Edifici civili: la normativa antincendio a partire dal 2019

Il D.M. 25/01/2019 prevede che dal 6 maggio 2019 vengano applicati i contenuti tecnici agli edifici di nuova realizzazione, mentre per quelli esistenti l’obbligatorietà avrà le sottoelencate decorrenze:

 6 maggio 2021: attuazione delle disposizioni attinenti all’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

 6 maggio 2020: attuazione delle restanti disposizioni. Le novità introdotte preliminarmente prevedono che per gli edifici adibiti a civile abitazione, esistenti alla data del 6 maggio 2019, soggetti agli adempimenti  di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, è necessario trasmettere al competente Comando Provinciale dei Vigili del fuoco l’avvenuta esecuzione  degli adeguamenti indicati precedentemente, all’atto della presentazione dell’Attestazione del Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio.

Edifici civili: quattro livelli di prestazione

In particolare, la norma distingue 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui sono correlati specifici adempimenti:

  1.  Edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri (L.P. 0).
  2.  Edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri (L.P. 1).
  3.  Edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri (L.P. 2).
  4.  Edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti (L.P. 3).

Negli stabili con altezza superiore ai 24 m, in cui risultino presenti altre attività contemplate nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (ad esempio autorimesse, impianti produzione calore, gruppi elettrogeni ecc…), si dovrà assumere un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Livelli di prestazione e indicazioni della Regola tecnica

La regola tecnica stabilisce per ciascuna livello di prestazione:

Edifici di altezza: 54 m ≤ h < 80: come si articola la sicurezza antincendio

Ecco di seguito alcune indicazioni sulle misure di prevenzione incendi per edifici di grande altezza nei quali rientrerebbe un edificio come Torre dei Moro a Milano

Responsabile dell’attività – Competenze

 Occupanti – Competenze Condizioni regolari di esercizio:

 Misure antincendio preventive

Pianificazione dell’emergenza

Le pianificazioni dell’emergenza, in condizioni di comunanza strutturale, impiantistica, di sistemi dei percorsi di esodo, esercite da diversi responsabili, dovranno tenere conto delle interferenze con le attività limitrofe mediante l’affissione di apposite planimetrie informative per gli occupanti, corredate delle indicazioni inerenti alle vie di esodo.

La pianificazione dell’emergenza può essere circoscritta all’informazione per gli occupanti sui comportamenti da intraprendere ed essere trasmessi anche con semplici avvisi da affiggere in bacheca. I contenuti della pianificazione devono comprendere:

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