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Prevenzione incendi nei bar e ristoranti: la Circolare n. 674/2026

incendio locali pubblici

Dopo la tragedia avvenuta a, che ha riportato l’attenzione sui rischi connessi alla gestione della sicurezza nei locali aperti al pubblico, il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 674/2026. Il documento ha l’obiettivo di chiarire il corretto inquadramento normativo di bar e ristoranti ai fini della prevenzione incendi, distinguendoli dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo e fornendo indirizzi applicativi uniformi sul territorio nazionale.

Bar e ristoranti: la Circolare n. 674/2026

La Circolare n. 674/2026 ribadisce che bar e ristoranti non sono attività soggette al D.P.R. 151/2011, in quanto non compresi nell’Allegato I del decreto. Restano tuttavia applicabili eventuali obblighi antincendio qualora tali attività siano inserite all’interno di strutture soggette o presentino attività a servizio, come impianti termici con potenza superiore a 116 kW.

Circolare n. 674/2026: distinzione dai locali di pubblico spettacolo

I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento (discoteche, sale da ballo) sono invece soggetti alle verifiche di agibilità previste dal TULPS e alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15), nonché agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, quando superano determinate soglie di capienza o superficie.

Musica, karaoke e attività accessorie

Nei bar e ristoranti sono ammesse musica dal vivo e karaoke solo se svolti in modo accessorio e non prevalente, senza sale dedicate e con capienza non superiore a 100 persone. Qualora l’intrattenimento diventi prevalente o comporti modifiche organizzative e gestionali, è necessario riesaminare l’attività come pubblico spettacolo.

Valutazione del rischio e gestione dell’emergenza

In assenza di una regola tecnica specifica, la sicurezza antincendio di bar e ristoranti si basa sulla valutazione del rischio incendio secondo il D.M. 3 settembre 2021.
La Circolare n. 674/2026 chiarisce inoltre la distinzione tra DVR, che tutela i lavoratori, e gestione dell’emergenza antincendio, che deve considerare tutti gli occupanti, inclusi clienti e persone con esigenze speciali.

Consulta la Circolare n. 674/2026

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