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Impianti stoccaggio e trattamento rifiuti: nuove regole tecniche antincendio (DM 26 luglio 2022)

trattamento rifiuti

Regole tecniche per impianti di trattamento rifiuti

Il DECRETO 26 luglio 2022 del MINISTERO DELL’INTERNO (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2022) reca (in Allegato 1) le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Il Decreto entra in vigore dal 9 novembre 2022 (a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta), si applica a specifiche attività e prevede un termine di adeguamento di 5 anni (entro il 9 novembre 2027).
Ecco le attività soggette e tutti i dettagli per la normativa antincendio applicabile agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ed il loro trattamento.

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RTV antincendio per impianti stoccaggio e trattamento rifiuti: per quali impianti

Le norme previste dal Decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti.

Restano esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, ed i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

Adeguamento antincendio per impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti: entro quando?

In base all’art. 4 del Decreto, le attività soggette alla RTV vanno adeguate alle disposizioni contenute nell’allegato 1, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

RTV antincendio: quali impianti non vanno adeguati?

In base all’art.5, il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Impianti trattamento rifiuti: si applica il Codice Antincendio o RTV?

Le norme della RTV del Decreto 26 luglio 2022 si applicano in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al Codice di Prevenzione Incendi (decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015):

Impianti trattamento rifiuti: quali normative antincendio non si applicano?

In base all’art.3, se si sceglie di applicare le norme del Decreto 26 luglio 2022 alle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti, correlativamente non si applicano più i seguenti decreti:

Attività di stoccaggio e trattamento rifiuti esistenti: quale normativa antincendio si applica?

In base all’art.3 per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività di trattamento e stoccaggio rifiuti, l’allegato 1 al Decreto 26 luglio 2022 si applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere nella parte dell’attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare (art.3 comma 3). In tutti gli altri casi continuano ad applicarsi le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art.3 comma 4).

Il responsabile dell’attività può comunque scegliere di applicare, in alternativa, le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività (art.3 comma 5).

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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
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