Formatori in sicurezza sul lavoro: precisazioni sui criteri di qualificazione

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Cominciamo l’analisi degli interpelli (n.16-23) pubblicati dal Ministero del Lavoro il 6 ottobre scorso, partendo dal decreto n.21/2014 che riguarda i criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Quesito
II Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di sapere se il consulente del lavoro che “abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi” occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, il Consiglio nazionale chiede se il consulente “che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti” sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Secondo il Ministero del Lavoro
La Commissione interpelli richiama il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014, che definisce i 6 criteri di qualificazione della figura di formatore che intenda fare da docente ai datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del SPP, a lavoratori, dirigenti e preposti.
Con riferimenti ai i corsi di formazione per datore di lavoro che svolga “in proprio” i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per i lavoratori, i dirigenti e i preposti possono essere tenuti unicamente da docenti che dimostrino mediante idonea documentazione il possesso di almeno uno dei sei criteri, che deve essere dimostrato dal docente e controllato dal soggetto organizzatore.
Pertanto, secondo il Ministero, chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi – per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi “attività lavorativa o professionale” coerente con l’area tematica di docenza. La formula usata indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza…) indicate specificamente.

Per chi intenda avvalersi del criterio n.5 di cui al DM 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni “esperienza lavorativa o professionale “(…) “coerente con l’area tematica oggetto di docenza”. A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza…) individuate dalla norma.
Il Ministero sottolinea poi, che il decreto 6 marzo 2013 richiede che il possesso dei criteri possa essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, mediante qualsiasi idonea documentazione, (ad es. attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, …), finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale riferimento esclude che sia sufficiente una mera “autodichiarazione” del soggetto.

Quanto alla tempistica, il Ministero precisa che il triennio di riferimento cui allude il criterio n. 5 (vedi sopra) decorre: dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G. V.) per chi è già qualificato a tale data e dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.

In allegato troverete
-un PDF che riassume i sei criteri previsti dal DM 6 marzo 2013,
– PDF dell’Interpello n.21/2014

Redazione InSic

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