Il tema dell'utilizzo dei ponteggi come misura di protezione contro le cadute dall'alto nei lavori svolti sulle coperture o su altre superfici dei fabbricati (nei lavori in quota) è stato oggetto di numerosi interventi legislativi e normativi nel corso degli anni. Di recente, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito in legge con modificazioni (L. 198/2025), ha riportato all’attenzione la questione, evidenziando la necessità di chiarimenti e di un coordinamento tra le diverse disposizioni normative.
- Evoluzione normativa e interpretazioni ministeriali
- Normazione tecnica: UNI 11927:2023
- Le novità introdotte dal DL 159/2025
- Il ruolo dell’articolo 122 del D.Lgs. 81/08
- Conclusioni e necessità di coordinamento normativo
- Bibliografia
- Sitografia
- Strumenti per l’approfondimento
- Articoli a cura degli autori
- Allegati
Evoluzione normativa e interpretazioni ministeriali
In passato, la normativa prevedeva espressamente la possibilità di utilizzare i ponteggi come protezione nei lavori sulle coperture dei fabbricati. Questa previsione era presente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al D.Lgs. 81/08.
Tuttavia, un grave infortunio mortale[1] dovuto a una caduta da una copertura protetta da ponteggio spinse il legislatore a rimuovere tale possibilità (Tabella 1), creando così un vuoto normativo che richiese un intervento chiarificatore da parte del Ministero del Lavoro.
| Art. 125. Disposizioni dei montanti ante D.Lgs. 106/2009 | Art. 125. Disposizioni dei montanti post D.Lgs. 106/2009 |
| 4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda. | 4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato. |
La risposta del Ministero fu fornita con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 (Ndr. vedi pdf sotto riportato), che specificava la possibilità di impiegare i ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori operanti sulle coperture, anche se in posizione diversa rispetto all’ultimo impalcato del ponteggio. Tale impiego, però, era subordinato all’elaborazione di uno specifico progetto, redatto da un ingegnere o architetto abilitato, che tenesse conto sia dei carichi e delle sollecitazioni sia della presenza di lavoratori sulla copertura.

