L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025, con la quale fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.M n. 132 del 18 settembre 2024.
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Cosa prevede il DM 132/2024 per il punteggio della Patente a Crediti?
Il D.M. n. 132/2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti per tutti) fino alla soglia massima di 100 crediti. Nell’Allegato allo stesso Decreto Ministeriale è riportata la Tabella che definisce i requisiti e il relativo punteggio connesso.
Indicazioni INL: nota n. 288 del 15 luglio 2025
Per maggiore chiarezza sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi, l’INL ha ritenuto opportuno fornire indicazioni per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, attraverso la Nota n. 288/2025.
Incremento crediti per anzianità di iscrizione alla CCIAA
Il DM 132/2024, art. 5, comma 2, stabilisce che “In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, secondo la tabella allegata al decreto stesso. I crediti non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda.
In proposito l’INL precisa che:
- per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi iscritti in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati;
- per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa;
- i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi) non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, pertanto gli stessi autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata.
Tale casistica comprende i punti dall’1 al 4, della tabella in Allegato al D.M. n. 132/2024.
Incremento crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Questa casistica comprende i punti dal 5 al 13 della tabella in Allegato al D.M. n. 132/2024. L’Ispettorato, in questo caso, ha fornito indicazioni relativamente ai punti 5 e 6, ovvero:
- Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato.
- Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del D.lgs. 81/08.
In entrambi i casi, il rappresentante legale (o un suo delegato), dovrà allegare:
- la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA,
- o l’asseverazione MOG,
inserendo la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale). Lo stesso soggetto avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione/asseverazione, di aggiornare la dichiarazione.
Incremento crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente
Infine, quest’ultima casistica comprende i punti dal 14 al 25 della tabella in Allegato al D.M. n. 132/2024.
In particolare, l’INL ha fornito chiarimenti relativamente a due aspetti.
- In caso di possesso della certificazione SOA: il rappresentante legale (o un suo delegato) dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II (indipendentemente dalla categoria), inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza sarà possibile aggiornare la dichiarazione.
- In caso di consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale, con esito positivo: poiché l’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 81/08 stabilisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”. L’INL ritiene che la “consulenza e il monitoraggio” che prevedono il rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientri tra le attività e i servizi di supporto per le imprese. In tal caso il rappresentante legale (o un suo delegato), potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa. Un mese prima dalla scadenza sarà possibile aggiornare la dichiarazione.
In caso di sospensione di validità di uno dei requisiti dichiarati, sarà onere dell’impresa, tramite il legale rappresentante o un suo delegato, contattare nel più breve tempo possibile un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti.
Rettifiche dei requisiti ulteriori
In caso di erroneo inserimento, la rettifica può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato, prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avviene nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00.
Nel caso in cui ci si accorga dell’errore dopo i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro per la comunicazione.
La richiesta di rettifica, firmata dal responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della Patente a Crediti la relativa motivazione.
Sottrazione dei crediti aggiuntivi
Se, nel corso dell’attività ispettiva, viene rilevato che l’impresa non è più in possesso di uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi.
Tale richiesta dovrà essere validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore, il quale, dopo aver confermato la sottrazione del punteggio, provvederà a comunicarlo al rappresentante legale dell’impresa, tramite apposito modello.
Attestazione d’ufficio
L’Ispettorato chiarisce anche l’aspetto relativo all’Attestazione dell’identità per:
- soggetti non italiani privi di identità digitale (comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari): che dovranno essere identificati contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro (in presenza, via PEC, tramite i servizi MS Teams).
- professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi,) e che non siano già in possesso della patente: non essendo tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, dovranno attestarsi contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro (in presenza, via PEC, tramite i servizi MS Teams.).
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