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Patente a crediti: indicazioni INL sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi

percorso strutturato simbolo del riconoscimento dei crediti aggiuntivi della patente a crediti INL 2025

Il percorso normativo della patente a crediti richiede ordine, tracciabilità e criteri oggettivi per il riconoscimento dei crediti alle imprese e ai professionisti nei cantieri.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025, con la quale fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.M n. 132 del 18 settembre 2024.

Cosa prevede il DM 132/2024 per il punteggio della Patente a Crediti?

Il D.M. n. 132/2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti per tutti) fino alla soglia massima di 100 crediti. Nell’Allegato allo stesso Decreto Ministeriale è riportata la Tabella che definisce i requisiti e il relativo punteggio connesso.

Indicazioni INL: nota n. 288 del 15 luglio 2025

Per maggiore chiarezza sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi, l’INL ha ritenuto opportuno fornire indicazioni per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, attraverso la Nota n. 288/2025.

Incremento crediti per anzianità di iscrizione alla CCIAA

Il DM 132/2024, art. 5, comma 2, stabilisce che “In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, secondo la tabella allegata al decreto stesso. I crediti non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda.

In proposito l’INL precisa che:

Tale casistica comprende i punti dall’1 al 4, della tabella in Allegato al D.M. n. 132/2024.

Incremento crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Questa casistica comprende i punti dal 5 al 13 della tabella in Allegato al D.M. n. 132/2024. L’Ispettorato, in questo caso, ha fornito indicazioni relativamente ai punti 5 e 6, ovvero:

In entrambi i casi, il rappresentante legale (o un suo delegato), dovrà allegare:

inserendo la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale). Lo stesso soggetto avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione/asseverazione, di aggiornare la dichiarazione.

Incremento crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente

Infine, quest’ultima casistica comprende i punti dal 14 al 25 della tabella in Allegato al D.M. n. 132/2024.

In particolare, l’INL ha fornito chiarimenti relativamente a due aspetti.

In caso di sospensione di validità di uno dei requisiti dichiarati, sarà onere dell’impresa, tramite il legale rappresentante o un suo delegato, contattare nel più breve tempo possibile un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti.

Rettifiche dei requisiti ulteriori

In caso di erroneo inserimento, la rettifica può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato, prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avviene nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00.

Nel caso in cui ci si accorga dell’errore dopo i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro per la comunicazione.

La richiesta di rettifica, firmata dal responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della Patente a Crediti la relativa motivazione.

Sottrazione dei crediti aggiuntivi

Se, nel corso dell’attività ispettiva, viene rilevato che l’impresa non è più in possesso di uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi.

Tale richiesta dovrà essere validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore, il quale, dopo aver confermato la sottrazione del punteggio, provvederà a comunicarlo al rappresentante legale dell’impresa, tramite apposito modello.

Attestazione d’ufficio

L’Ispettorato chiarisce anche l’aspetto relativo all’Attestazione dell’identità per:

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