Discarica che brucia, rappresentazione degli illeciti ambientali e delle nuove sanzioni introdotte dal DL 116/2025

Convertito il DL 116/2025 terra dei fuochi: in Gazzetta la Legge n.147/2025

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 ottobre 2025, n. 147 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (GU Serie Generale n.233 del 07-10-2025).

L’iter del Decreto Legge 116/2025

Ricordiamo che il Decreto Legge 116/2025  (al link il testo coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento apporta modifiche al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) e introduce un deciso inasprimento delle pene per gli illeciti nella gestione dei rifiuti.

Il provvedimento mira anche a garantire condizioni di vivibilità, tutela sanitaria, sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente.

Le nuove misure in sintesi

Il provvedimento modifica parte del Testo Unico Ambiente (D.lgs. n. 152/06), in particolare con l’introduzione di nuove sanzioni, che prevedono anche l’arresto. Vengono individuati tre differenti reati per la gestione illecita dei rifiuti:

  • abbandono di rifiuti non pericolosi (fattispecie per cui scatta una contravvenzione);
  • abbandono di rifiuti non pericolosi in circostanze aggravate;
  • delitto di abbandono di rifiuti pericolosi.

C’è poi l’introduzione dell’arresto in flagranza differita per i reati ambientali di maggiore gravità, come il disastro ambientale e il traffico illecito di rifiuti. Inasprite anche le pene accessorie: dalla sospensione della patente per gli autisti coinvolti, al fermo amministrativo dei veicoli e all’esclusione dall’Albo dei gestori ambientali per le imprese che operino fuori legge.

Le modifiche apportate al testo del decreto

Segnaliamo di seguito alcuni passaggi del provvedimento modificati in sede referente, tratti dal Dossier del Senato n. 525/1:

  • L’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca modifiche al Codice dell’ambiente finalizzate a riformare le fattispecie penali che sanzionano condotte di abbandono di rifiuti, attraverso la previsione di tre distinti reati: l’abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale, il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi.
  • L’articolo 1, comma 1, lettera d), come modificato in sede referente, introduce una serie di modifiche all’articolo 256 del Codice dell’ambiente, al fine di qualificare come delitti gli illeciti contravvenzionali di gestione non autorizzata di rifiuti e di realizzazione e gestione di una discarica abusiva già previsti dalla disposizione novellata.
  • L’articolo 1, comma 1, lett. f), modificata nel corso dell’esame in sede referente, apporta modifiche in materia di violazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico nelle operazioni concernenti la gestione dei rifiuti, nonché in materia di trasporto di rifiuti in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti.
  • L’articolo 1, comma 1, lett. h), come modificato in sede referente, da un lato, prevede un aumento del trattamento sanzionatorio allorquando determinate fattispecie concernenti la gestione illecita dei rifiuti siano compiute nell’ambito di un’attività di impresa; dall’altro lato, introduce la punibilità anche a titolo di colpa di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, introducendo, a tal fine, una circostanza attenuante.
  • L’articolo 2 – in relazione al quale sono state apportate alcune modifiche formali in sede referente – apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate ad escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali e ad introdurre una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell’aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.
  • L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce l’interdizione da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per i seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. L’interdizione si applica per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e determina la decadenza dalle medesime licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni. Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.
  • L’articolo 9-bis, introdotto in sede referente, istituisce il Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dispone la soppressione della Struttura di missione ZES. Attribuisce al nuovo Dipartimento funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud.

Implicazioni per aziende e operatori del settore

Le nuove norme rendono la gestione dei rifiuti un tema ancora più delicato per aziende e professionisti. È fondamentale quindi prestare la massima attenzione a ogni passaggio.

Il DL 116/2025 segna un cambio di passo rilevante nella lotta contro gli illeciti ambientali, ponendo l’accento sulla responsabilità penale e rendendo indispensabile l’adozione di un approccio rigoroso e conforme alle nuove disposizioni.

Il decreto destina anche 15 milioni di euro per il 2025 per la rimozione dei rifiuti e l’avvio delle attività di bonifica, che saranno successivamente integrati con ulteriori risorse per bonifiche e messa in sicurezza.

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