Nuovo decreto su interventi urgenti in materia ambientale

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio il decreto legge n. 2 che interviene su “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”
Il decreto prende in esame in particolare tre aspetti: quello relativo alla complessa situazione dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, quello riguardante la commercializzazione dei sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente e quello attinente ai materiali da riporto.
Rifiuti regione Campania
Vista la necessità di interventi urgenti per il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti della regione Campania, “per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti … è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario …”. La regione Campania è inoltre autorizzata ad “utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione”.
Sacchi per asporto merci
Il termine previsto per l’entrata in vigore del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione di un decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico (sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell’Unione europea), da adottarsi entro il 31 luglio 2012. Con il medesimo decreto “sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi … ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori”. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto previsto dal provvedimento in parola è punita “con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore”.
Materiali da riporto
Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, (T.U.A. ndr), si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. Il provvedimento interviene ulteriormente stabilendo che: “all’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti …»”.
Il decreto in questione è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (25 gennaio 2012) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Redazione InSic

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