Modulistica

L’impresa soggetta a procedura concorsuale può iscriversi all’Albo Gestori ambientali?

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È legittima la decisione con la quale la Camera di commercio ha rigettato la mia domanda di re-iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali soltanto perché la mia impresa è risultata essere soggetta a procedura concorsuale?
Risponde l’Esperto della Banca Dati Sicuromnia, Andrea Quaranta (Environmental Risk and crisis manager) su Banca Dati Sicuromnia (dove si trovano tutti i riferimenti normativi collegati)

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La materia è regolata dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria (d.l. n. 347/03), in base alla quale, fra l’altro, che:
• il Ministro delle attività produttive provvede, previa valutazione degli specifici requisiti richiesti, all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario (art. 2, comma 2);
• che “l’ammissione delle imprese alla procedura di amministrazione straordinaria e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura” (art. 4, comma 4-sexies);
• dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali (D.M. 120/2014).
In particolare, l’art. 10, comma 2, stabilisce che per l’iscrizione all’Albo occorre che i richiedenti non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera […]”.

Fatta questa premessa, occorre tuttavia affermare che, in linea di principio, lo stato di amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi non preclude né la «prima iscrizione» all’Albo né il rinnovo di precedente iscrizione.
A dirlo in questi termini è stato di recente il TAR di Bologna, in una sentenza (n. 237/2018) nella quale sottolinea che, nel caso di specie, è stata la stessa Amministrazione preposta alla gestione dell’albo ad aver ritenuto che “l’art.10, comma 2, lett. g, del D.M. 120/2014, debba essere applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell’impresa”.
Poiché «l’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali», la stessa regola, ad avviso del Collegio, deve valere anche per le finalità non liquidatorie (e conservative) alla stessa stregua perseguite con moduli diversi dal concordato con continuità aziendale.
D’altronde, la novella di cui al d.l. n. 83/2012, convertito in l. 134/2012 ha preso per la prima volta in considerazione, attraverso l’art. 186-bis della legge fallimentare, il concordato con continuità aziendale, riconoscendo così il valore di quella preservazione dell’attività di impresa che in realtà già costituiva uno dei fondamenti della procedura di amministrazione straordinaria.

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Redazione InSic

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