Fondo per il Dissesto idrogeologico: un decreto sul suo funzionamento

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Il DPCM del 14 luglio 2016 indica le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico.
Ne regola finalità, beneficiari e accesso ai fondi, nonché il Monitoraggio dei progetti finanziati.

Beneficiari e finalità del Fondo
Il Fondo, da istituire presso il Ministero Ambiente, è diretto a favorire l’efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvederà a rendere le stesse immediatamente cantierabili (art.1). Il finanziamento sarà concesso dietro presentazione di un progetto esecutivo previsto per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l’elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori.
Ne saranno beneficiari (art.2) i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico; non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi.

Accesso al Fondo
Quanto all’accesso ai fondi (art.3), le risorse saranno allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria/elenco per regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo DPCM. In via prioritaria sono finanziate le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”, di cui al DPCM 15 settembre 2015, ivi compresi gli incarichi di progettazione già conferiti a far data dal 15 settembre 2015.
Gli ulteriori interventi per i quali il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» finanzia la progettazione saranno selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati.
Prevista una Verifica di ammissibilità (art.4) secondo le procedure previste dall’Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo alla «Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico».
Si precisa (art. 4.4) che le risorse saranno prioritariamente destinate alla progettazione degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico non possono prevedere opere accessorie (art.4.5)

Entità del Fondo ed erogazione
Il finanziamento concesso per la redazione del progetto esecutivo è determinato, in relazione alla tipologia dell’intervento, in base alle percentuali riportate nell’Allegato 1 al DPCM 14/7/2016, applicate all’importo complessivo dell’intervento costituito dalla somma dell’importo dei lavori e degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione della stazione appaltante. L’erogazione del finanziamento avverrà in tre tranches (definite all’art.6.2): la prima quota pari al 26% è trasferita all’atto dell’assegnazione del finanziamento; la seconda pari al 47% è trasferita dopo il completo inserimento dei dati dei singoli interventi nel Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze; l’ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque non superiore al 27% del valore complessivo del finanziamento, è trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di monitoraggio unitario sopra richiamato pari al 75% del valore della seconda quota.

Monitoraggio
Il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell’economia è deputato al monitoraggio della progettazione degli interventi (art.7). La trasmissione dei dati viene effettuata attraverso il sistema SGP (Sistema Gestione Progetti) e le informazioni così acquisite saranno rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico.

Riferimenti normativi:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016

Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

(GU n.215 del 14-9-2016)

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Redazione InSic

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