La valutazione dei rischi da agenti fisici sul lavoro

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La valutazione dei rischi da agenti fisici deve essere eseguita dal datore di lavoro secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08. In questo articolo vediamo quali sono gli agenti fisici e in cosa consiste la valutazione dei rischi da agenti fisici sul lavoro.

Quali sono gli agenti fisici secondo il D.Lgs. 81/08?

“Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche,
i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” (art. 180, Capo I, Titolo VIII, D.lgs. 81/08)

La protezione da agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori è disciplinata dai Titolo VIII e del D.Lgs. 81/08, articolato in sei Capi all’interno dei quali sono suddivisi i diversi agenti fisici:

Rumore

La tutela contro l’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro è confluita nel Capo II, dall’art. 187 all’art. 198, che definisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute (malattia professionale) e la sicurezza (infortunio) derivanti dalla presenza di rumore durante il lavoro, soprattutto per l’udito.

Vibrazioni

Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto agli artt. 199-205 (Capo III) obblighi specifici relativi all’esposizione a vibrazioni per i datori di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione ed alla sorveglianza sanitaria, abrogando quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. 12 agosto 2005, n. 187.

Campi elettromagnetici

La protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici è disciplinata dagli artt. 206-212 (Capo IV) del Titolo VIII, D.Lgs. 81/2008; le disposizioni sono specificamente mirate alla protezione dagli effetti certi (effetti acuti) di tipo diretto ed indiretto che hanno una ricaduta in termini sanitari.
L’art. 208, in particolare, rinvia, per i valori limite di esposizione e valori di azione, all’Allegato XXXVI, lettera A tabella 1 e lettera B tabella 2.

Radiazioni ottiche artificiali

Alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali sono dedicate le disposizioni di cui agli artt. 213-218 (Capo V) del Titolo VIII, D.Lgs. 81/2008, che recepiscono i contenuti della direttiva 2006/25/CE. Ai sensi dell’art. 306, comma 3, esse sono entrate in vigore il 26 aprile 2010.

Ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche

Sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, NON  possiedono un Capo specifico; per essi si applica quanto richiesto al Capo I. Il datore di lavoro quindi:

  • valuta i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di  prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona  tecnica ed alle buone prassi disponibili,
  • elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo, pone attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili,  
  • provvede agli obblighi di informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla tenuta della cartella sanitaria di rischio.  

Radiazione solare

La radiazione  solare non rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VIII, che tra le  radiazioni ottiche tratta esclusivamente quelle di origine artificiale.  Considerato che gli effetti sulla salute a breve e a lungo termine delle  esposizioni a questo agente fisico sono scientificamente noti da tempo.

Radiazioni ionizzanti

Il recepimento della direttiva 59/2013/Euratom  avvenuta con il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020 – (qui il nostro approfondimento), ha modificato il comma 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori  dalle radiazioni ionizzanti, rimandando alle disposizioni contenute nella  normativa specifica in materia, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del  D.Lgs. 81/08 stesso. Il Decreto introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di  prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa  vigente a quanto previsto in sede europea. 

Cosa riguarda la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici?

Il documento di valutazione dei rischi da agenti fisici costituisce una sezione del Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro (DVR). La valutazione del rischio è supportata dalla Relazione Tecnica redatta dal personale qualificato, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi.

La valutazione del rischio dovuto all’esposizione a un agente fisico deve tener conto delle sorgenti, della loro ubicazione, delle loro caratteristiche di emissione, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle condizioni di esposizione e deve riportare le mansioni o i gruppi omogenei cui il rischio è associato, nonché identificare i lavoratori esposti.

Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il mantenimento e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali e i ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze, formazione e poteri.  

  1. Quando deve essere eseguita la valutazione dei rischi fisici?

    La valutazione del rischio va effettuata e riprogrammata almeno ogni quattro anni e ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria o la revisione della normativa rendano necessaria la sua revisione.  

Cosa deve contenere la valutazione del rischio di ogni agente fisico? 

Nel documento di valutazione del rischio di ogni agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi: 

1. data/e certa/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;  

2. dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione;  

3. dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185 del D.Lgs. 81/08) e del RSPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;  

4. dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;  

5. elenco delle mansioni e di eventuali gruppi omogenei di rischio, i lavoratori esposti.  

6. i criteri utilizzati per la valutazione del rischio;

I contenuti della Relazione Tecnica 

7. la Relazione Tecnica, che dovrà contenente almeno:  

  • a. elenco delle sorgenti e loro principali caratteristiche correlate al rischio in esame;  
  • b. planimetria con indicazione delle sorgenti e delle postazioni di lavoro;  
  • c. quadro di sintesi dei lavoratori esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio;  
  • d. individuazione e rappresentazione in planimetria delle aree aziendali a rischio;  
  • e. valutazione della presenza di co-fattori di rischio potenzianti (es.: come ad esempio, nel caso di esposizione al rumore, di sostanze ototossiche, condizioni di lavoro estreme (es: ambienti severi, presenza di materiali esplosivi e/o infiammabili, condizioni di lavoro disergonomiche …);  
  • f. valutazione specifica per ogni agente di rischio, effettuata con misurazioni, calcoli, utilizzo dei dati dei fabbricanti delle attrezzature, utilizzo di database, come meglio specificato nelle sezioni dedicate;  
  • g. valutazione degli effetti indiretti  
  • h. valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei dispositivi di protezione collettivi e individuali;  
  • i. delimitazione segregazione delle aree, zonizzazione, se pertinente;  
  • j. valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale;  
  • k. identificazione delle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni di rischio presenti nei luoghi di lavoro;  

8. programma delle misure organizzative, tecniche e procedurali al fine di eliminare o ridurre il rischio da esposizione all’agente fisico, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione.  

Poiché le eventuali carenze e le misure di prevenzione evidenziate nella Relazione Tecnica dal personale qualificato andranno tenute in considerazione nel Documento di valutazione del rischio, si raccomanda ai Datori di lavoro (in quanto responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificare i contenuti della prestazione.

Le nuove indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici

Per orientarsi in materia di Rischi da agenti fisici sono state pubblicate le nuove “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” redatte dal Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di  lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS, approvate definitivamente il 21 luglio 2021 – leggi il nostro approfondimento sulle Linee guida Agenti fisici 2021

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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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