Operatori con DPI durante lavori di rimozione amianto secondo le nuove norme europee

Amianto: nuove regole UE e modifiche al D.Lgs. 81/08 per la protezione dei lavoratori

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che dovrà recepire la Direttiva (UE) 2023/2668, riducendo drasticamente i limiti di esposizione all’amianto e introducendo nuovi obblighi per datori di lavoro e imprese. Lo schema di decreto prevede una serie di modifiche al testo del D.Lgs. 81/08.

Amianto: l’Italia si prepara a recepire la Direttiva UE 2023/2668

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 ottobre 2025, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.

Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri, della direttiva (UE) 2023/2668, scade il 21 dicembre 2025, tranne che per il recepimento di alcune novità – relative alla misurazione della concentrazione nell’aria di fibre di amianto – per le quali è previsto il termine del 21 dicembre 2029.

Il provvedimento, predisposto sulla base della legge di delegazione europea, introduce importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Le principali novità riguardano:

  • i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all’amianto e le relative modalità di misurazione;
  • gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all’amianto;
  • la procedura di individuazione – prima dell’esecuzione di lavori relativi a edifici – dell’eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto;
  • la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto;
  • la soppressione di una serie di deroghe, previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all’amianto sporadiche e di debole intensità.

Nuovi limiti di esposizione e metodi di misurazione

La novità principale riguarda la riduzione dei limiti massimi di esposizione dei lavoratori all’amianto, che passano da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, equivalenti a circa 2.000 fibre per metro cubo d’aria.

Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto dovrà essere effettuata con microscopia elettronica, includendo anche le fibre più sottili (con larghezza inferiore a 0,2 micrometri), considerate altamente pericolose per la salute.

Viene esteso il principio di immediata cessazione dei lavori e di preventiva adozione (al fine della ripresa degli stessi lavori) di adeguate misure di protezione – oltre ai casi di superamento dei valori limite – anche ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che siano stati coinvolti nella lavorazione materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori e che i medesimi materiali possano sprigionare (o aver sprigionato) polvere di amianto.

Criterio di priorità nella rimozione dell’amianto

Il decreto integra – in conformità a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2023/2668 – il principio vigente secondo cui, prima dell’inizio di lavori relativi a edifici, il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Viene ora introdotto un riferimento esplicito anche ai lavori di ristrutturazione, mentre la formulazione originaria fa riferimento esclusivamente ai lavori di demolizione o di manutenzione.

Viene poi introdotta una disciplina specifica sulla valutazione dei rischi per le attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Inoltre, viene stabilito un criterio di priorità per la rimozione dell’amianto, che deve essere considerata intervento prioritario rispetto ad altre operazioni di manutenzione o bonifica.

La violazione di tale obbligo comporta sanzioni penali con arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 9.000 euro.

Deroghe ESEDI e nuovi requisiti per la notifica obbligatoria

Lo schema di decreto prevede la soppressione delle deroghe attualmente previste per le lavorazioni comportanti esposizioni all’amianto sporadiche e di debole intensità (ESEDI). Resta, invece, contemplata la deroga relativa all’obbligo di notifica (precedente all’inizio dei lavori) all’organo di vigilanza.

Conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2023/2668 viene modificata la disciplina del richiamato obbligo di notifica, che il datore di lavoro deve eseguire prima dell’inizio dei lavori che comportano o possono comportare esposizione all’amianto. La notifica dovrà contenere anche:

  • l’elenco dei lavoratori che potrebbero essere assegnati al sito interessato;
  • l’indicazione della data della relativa ultima visita medica periodica;
  • la documentazione sui certificati individuali di formazione.

Si prevede inoltre che la documentazione relativa ai lavoratori venga conservata per almeno 40 anni.

Formazione specifica per la protezione dall’amianto

Un capitolo centrale del decreto riguarda la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Si specifica, in particolare, che la formazione:

  • deve riguardare anche i dispositivi di protezione diversi da quelli inerenti alle vie respiratorie,
  • deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici della stessa mansione.

Si richiede inoltre un’ulteriore formazione specifica per l’effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.

Patologie professionali derivanti da esposizione ad amianto

Il decreto e il relativo allegato prevedono inoltre l’estensione dell’ambito di una sezione del registro nazionale dell’INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

La sezione attualmente relativa ai soli casi di mesotelioma viene ampliata a tutte le patologie professionali – se derivanti dall’esposizione all’amianto – indicate nel suddetto allegato; quest’ultimo comprende, oltre al mesotelioma:

  • asbestosi,
  • cancro del polmone,
  • tumori della laringe, delle ovaie e gastrointestinali,
  • malattie pleuriche non maligne.

Fonte: Servizio Studi Camera dei Deputati – Atto del Governo n. 322

Il volume Inail sulla Direttiva 2023/2668

Sempre in merito alla Direttiva Europea 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail ha pubblicato nel mese di ottobre 2025 il Volume – La Direttiva europea 2023/2668: contenuti e novità sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto.

L’obiettivo è quello di informare sui cambiamenti introdotti rispetto a quanto previsto dal vigente d.lgs. 81/08 e sugli impatti economici possibili che potranno derivare dal recepimento della norma nel nostro Paese.

Strumenti e risorse per l’approfondimento

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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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