Facciate edifici civili

Facciate edifici civili: metodi di prova antincendio riconosciuti e criteri di accettabilità (Circolare n.11051/22)

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Con Lettera circolare n. 11051 del 2 agosto 2022 i Vigili del Fuoco tornano sul DECRETO 30 marzo 2022 del MINISTRO DELL’INTERNO in merito alla valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi.

Il Corpo individua i metodi di prova riconosciuti in alcuni degli stati membri ed i criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, come richiesto dal Decreto in attesa della determinazione di metodi armonizzati.

Il decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022

Il decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 riporta le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili esistenti o di nuova realizzazione, sottoposti alle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi.

Il Decreto riporta (art.4 comma 3) che in attesa della determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea, rimandando ad una loro successiva identificazione insieme ai criteri di accettabilità ai fini dell’impiego.

La Lettera Circolare individua, pertanto, i metodi di prova riconosciuti in alcunidegli stati membri della Unione europea per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili. Inoltre, riporta anche i Criteri di accettabilità ai fini dell’impiego.

Sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili: i metodi di prova riconosciuti

La Circolare individua i metodi di prova nella tabella di cui all’Allegato 1: sulla loro base è possibile valutare le prestazioni relative ai seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

  • limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata);
  • verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta);
  • limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme;
  • limitazione degli incendi covanti.
Metodi di provaStati che utilizzano il metodo di prova
PN-B-02867:2013Polonia
BS 8414-1:2015 and BS 8414- 2:2015Regno Unito, Irlanda
DIN 4102-20Svizzera, Germania
ONORM B 3800-5Svizzera, Austria
Technical regulation A 2.2.1.5Germania
LEPIR 2Francia
MSZ 14800-6:2009Ungheria
SP Fire 105Svezia, Norvegia, Danimarca
Engineering guidance 16Finlandia
ISO 13785-2:2002Slovacchia
ISO 13785-1:2002Repubblica Ceca

 Criteri di accettabilità ai fini dell’impiego

Secondo i VVF, per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo V.13.1 punto 2 delle norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 vanno integrate da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura d’ambito, di cui al punto V.13.3.

Cosa deve contenere la valutazione del professionista antincendio?

La valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovrebbe richiamare i contenuti del paragrafo G.2.9 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Secondo il Corpo, in caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, i Comandi dovrebbero acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, secondo le procedure di cui all’articolo 16 comma 3 del d.lgs. 8 marzo 2006, n.139 e s.m.i..

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Antonio Mazzuca

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