Vittime Amianto: da INAIL una guida al funzionamento del Fondo

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INAIL segnala un nuovo opuscolo “Fondo per le vittime dell’amianto” che rappresenta una utile guida per capire quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate e dei loro superstiti.

L’Opuscolo illustra la composizione, il funzionamento del Fondo e a quanto ammontano le sue risorse oltre a chi lo amministra (uno specifico Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro), chiarendo le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva e approfondendo le novità normative più recenti, con riferimento anche alla estensione in via sperimentale dei benefici del Fondo ai malati di mesotelioma che hanno contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale, alla nuova prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali deceduti per malattie asbesto-correlate.
Un capitolo a parte riguarda poi la nuova prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali, attraverso Decreto interministeriale del 27 ottobre 2016, che ha definito le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del nuovo Fondo istituito dalla legge di stabilità 2016 (208/2015).

I destinatari
Riporta INAIL nell’opuscolo che, relativamente alla prestazione aggiuntiva l’andamento della platea dei beneficiari del Fondo per le vittime dell’amianto – tra titolari di rendita per malattia professionale asbesto-correlata e superstiti – nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015 ha fatto registrare un aumento di oltre il 30%, da 14.089 a 18.533. In particolare, a fronte di una sostanziale stabilità del numero dei tecnopatici che hanno beneficiato della prestazione aggiuntiva del Fondo, è aumentato in misura significativa il numero dei superstiti, da 8.111 nel 2008 a 12.519 nel 2015 (+53,3%).
Con la legge di stabilità 2015 (190/2014), i benefici del Fondo sono infatti stati estesi in via sperimentale – per gli anni 2015, 2016 e 2017 – ai malati di mesotelioma non professionale che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.
L’esposizione familiare è comprovata se il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia, in particolare, deve essere compatibile con i periodi della convivenza. In assenza di esposizione familiare, invece, l’esposizione ambientale è comprovata se il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma. Le risorse da destinare alle vittime dell’amianto per esposizione familiare o ambientale – alle quali spetta una prestazione assistenziale una tantum di importo fisso pari a 5.600 euro, da corrispondere su istanza dell’interessato – sono state recuperate nell’ambito delle economie che si sono costituite nel Fondo negli anni 2008-2010.
La legge n. 19 del 27 febbraio 2017 dispone l‘estensione temporale della norma transitoria relativa agli eredi di malati di mesotelioma, prescrivendo che le prestazioni assistenziali previste dal Fondo per le vittime dell’amianto possono essere erogate agli eredi – su domanda presentata dagli stessi entro il 31 marzo 2017 – per i casi di decessi intercorsi negli anni 2015 e 2016.

Cos’è il Fondo
Il Fondo per le vittime dell’amianto è istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, ad opera della legge finanziaria del 2008 (244/2007). Costituisce indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all’esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti.
Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto. Per l’erogazione della prestazione e la riscossione delle addizionali previste, il Fondo si avvale a titolo gratuito degli uffici e delle competenti strutture dell’Inail.
La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita diretta o in favore dei superstiti non è soggetta a tassazione Irpef ed è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall’Istituto per le rendite asbesto-correlate erogate nell’anno di riferimento.

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Redazione InSic

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