Codice della Strada: novità in vista per veicoli pesanti e agricoli

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In discussione alla Camera il testo unificato delle proposte di modifica al Codice della strada (A.C. 24 e abbinate): consta di 10 articoli che contengono circa 80 interventi di modifica incidenti su 60 articoli del Codice della strada.
Una sintesi è disponibile sul sito della Camera insieme ad un dossier delle proposte di modifica.
Sottolineiamo di seguito alcuni passaggi che riguardano il mondo della sicurezza stradale e dei veicoli da lavoro.

Veicoli pesanti e di spettacolo viaggiante

Nell’articolo 6 disposizioni in materia di veicoli pesanti e macchine agricole, che toccano il mondo delle aziende.
In particolare, si introduce una articolata modifica della disciplina dei trasporti eccezionali, interventi in materia di veicoli dello spettacolo viaggiante e modifiche in tema di revisioni prevedendo in particolare la possibilità di affidare a soggetti autorizzati o titolari di concessione la revisione di specifiche tipologie di veicoli pesanti.
Con la modifica proposta in art.6 si riformula la lett. b) del comma 2 dell’articolo 10, ridefinendo la nozione di trasporto in condizioni di eccezionalità: si considera come tale quello effettuato con veicoli eccezionali trasportando una cosa indivisibile che ecceda congiuntamente i limiti di sagoma e di massa, ovvero che per la sua massa ecceda i limiti previsti dall’articolo 62.
Inoltre per il trasporto di blocchi di pietra e degli altri elementi e manufatti già indicati nell’attuale formulazione della lett. b), quando il trasporto è effettuato per almeno un carico con veicoli eccezionali, vengono modificati i limiti di massa complessiva confermando il limite di 38 tonnellate per il trasporto su autoveicoli isolati a tre assi e di 48 tonnellate per gli autoveicoli isolati a quattro o più assi (per i veicoli isolati non erano previsti più di quattro assi), mentre vengono stabiliti i nuovi limiti di 72 tonnellate per i complessi di veicoli a cinque assi e di 86 tonnellate nel caso di complessi di veicoli non solo a sei assi, come già previsto, ma anche nel caso di complessi di veicoli a più di sei assi per i quali viene pertanto ridotto, rispetto alla disciplina vigente, da 108 a 86 tonnellate il limite massimo. Non vengono pertanto più menzionati i complessi di veicoli ad otto assi che rientrano ora nel limite più basso delle 86 tonnellate.

Macchine agricole

Per le macchine agricole si estende il numero di soggetti legittimati all’immatricolazione di macchine agricole, e si prevedono nuove disposizioni in materia di trasporto prodotti su macchine agricole operatrici trainate e di limiti di massa per le macchine agricole e per i convogli formati da macchine agricole semoventi e trainate.
Le lettere b), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 6, intervengono sugli articoli 57, 104 e 105 del Codice: con la lett. b) n. 1) viene modificata la definizione di “macchine agricole operatrici trainate” contenuta all’articolo 57 del Codice, in particolare al comma 2, lett.b), al fine di estenderla alle macchine destinate al trasporto di prodotti inerenti all’operatività della macchina, nel rispetto delle prescrizioni ADR, di cui all’art. 168 ove ricorrano (prodotti tossici o pericolosi). L’articolo 168 del Codice disciplina il trasporto su strada di materiali pericolosi disponendo che ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, che è stato siglato a Ginevra nel 1957 e ratificato con la legge 12 agosto 1962, n. 1839
Si estende la previsione che le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente, ai fini della circolazione su strada, non superino, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h (art. 57, co. 3), viene estesa alle macchine agricole semoventi a cingoli in gomma, dal n. 2) della lett. b). Sono quindi modificate dalle lett. d) ed e) le disposizioni relative ai limiti di massa delle macchine agricole e il traino di macchine agricole, disciplinate dagli articoli 104 e 105 del Codice (si veda nel testo del paragrafo messo a disposizione dal sito della Camera).
Infine, la lettera g) dell’articolo 6 introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 110 del Codice della strada, che consente alle reti di imprese costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati e finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, l’immatricolazione a nome della rete di impresa. Si richiede che la rete di impresa sia identificata dal codice fiscale, e dal contratto di rete, da cui risulti la sede, la denominazione della rete, il programma di rete e l’individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.

Veicoli di soccorso

In articolo 8 due previsioni: esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, per i veicoli della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale dotati di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Introdotta una nuova tipologia di stalli di sosta (contrassegnata dal colore rosso) riservata alle autoambulanze.

Sicurezza stradale

Nell’articolo 1 si segnalano alcune disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili e portatori di disabilità, la possibilità per i Comuni di istituire “zone scolastiche” nelle quali prevedere forme di limitazione del traffico o della velocità. In articolo 2 le la nuova responsabilità del conducente di motoveicoli nel caso in cui il passeggero non utilizzi il casco e di quello del conducente degli autoveicoli nel caso in cui i passeggeri non facciano uso delle cinture di sicurezza. Si introduce l’obbligo, da una certa data, di dotare gli scuolabus di cinture di sicurezza, e si sanziona più severamente l’utilizzo di apparecchiature elettroniche alla guida e una modifica sulle modalità di accertamento, da parte delle forze di polizia, dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
All’articolo 4 le disposizioni in tema di mobilità ciclistica: sarà possibile prevedere la linea di arresto avanzata per i velocipedi, il doppio senso ciclabile e la circolazione su corsie preferenziali delle biciclette.

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Redazione InSic

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