Per quanto riguarda la prevenzione incendi, l’articolo 38 del DL 69/2013 dispone che gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4 (responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I DPR 151)del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
Questi soggetti possono presentare l’istanza preliminare prevista all’articolo 3 e 4 del DPR 151/2011 rispettivamente in materia di valutazione dei progetti nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e controllo antincendi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (in vigore dal 7 ottobre 2011).
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