Depositi gas e Scuole di catechismo: due chiarimenti dal Corpo VV.F.

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La Direzione Centrale VV.F. per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica (Area Prevenzione Incendi) ha recentemente risposto a due quesiti provenienti dai comandi locali, con note del 13 settembre (che riportiamo in allegato), fornendo chiarimenti sulle regole tecniche di prevenzione incendi da applicarsi ai Depositi di gas metano compresso in bombole e alle scuole di Catechismo.

Depositi di gas metano

Il primo quesito prospettato alla Direzione centrale dal Comando di Belluno, per il tramite della Direzione Interregionale per il Veneto e Trentino alto Adige, relativamente ai depositi di metano in bombole e in particolare i piccoli depositi.
Il Comando di Belluno ricorda che la regola tecnica che regolamenta i depositi è il DM 24/11/1984 che li classifica in categorie in base alla loro capacità: i piccoli depositi rientrano nella terza categoria riferibile ai depositi fino a 5.000 m3, quindi anche la detenzione di una bombola rientrerebbe in tale categoria. Si chiede però, se per i piccoli depositi possano essere valutate soluzioni alternative a quanto previsto dal DM 24/11/1984. Si richiedono inoltre chiarimenti sull’applicabilità del punto 3.5 della sezione 3° del DM 24/11/1984 in merito all’installazione di singole bombole di gas metano in uso a laboratori di analisi, chimici, a servizio di scuole, università, aziende sanitarie all’interno dei centri urbani, tenuto conto che lo stesso articolo non ne consente l’installazione se la densità di edificazione è superiore a 3 m3, per metro quadrato.

La Direzione centrale, in risposta al quesito, ritiene che il DM 24/11/1984 deve essere applicato ai “depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili” per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell’ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina.
Al di fuori del campo di applicazione succitato dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24/11/1984 potrà essere preso in considerazione quale linea guida non cogente.

Scuole di catechismo

Per quanto riguarda il secondo quesito sottoposto alla Direzione Centrale, da parte della Direzione Regionale Lombardia: il Comando di Lecco avevo chiesto di chiarire sull’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e sulla regola tecnica applicabile agli ambienti destinati a scuola di catechismo.
La Direzione regionale riteneva che l’attività di catechismo non fosse classificabile tra le attività scolastiche e pertanto non fosse compresa al punto 67 del DPR 151/2011, né fosse compresa nel campo di applicazione del D.M. 26/08/1992.

La Direzione centrale conferma come non possa individuarsi nei locali in esame una attività scolastica stabilmente esercita ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività per il quale – fermi restando in capo al titolare dell’attività gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – non è ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendio.
La Direzione centrale aggiunge però che questi locali risultano soggetti agli adempimenti tecnico procedurali di prevenzione incendi qualora negli stessi siano presenti attività specifiche che, come tali, sono elencate nell’allegato I al D.P.R.151/11.

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Redazione InSic

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