Infortunio dell’appaltatore: il committente è responsabile?

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Nuova sentenza tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Il caso analizzato, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda un caso di infortunio dell’appaltatore: il committente privato è responsabile?
Il commento della sentenza della Cass. pen., Sez. IV, n. 50967 del 08.11.2017, è a cura dell’Avvocato S. Casarrubia.

Il Caso prospettato
Il giudice di merito aveva condannato l’imputata, committente di alcuni lavori di ristrutturazione, per l’infortunio sul lavoro subito dall’appaltatore incaricato della tinteggiatura esterna dell’immobile.
È stato riconosciuto l’addebito di colpa generica “in vigilando”, in quanto l’imputata, quantunque mero privato, non aveva adeguatamente controllato la manifesta precarietà e instabilità dell’impalcatura predisposta dal prestatore d’opera, la quale si presentava priva di fermapiedi e di parapetti.
La ricorrente si duole del fatto che le misure generali di tutela hanno come destinatario il datore di lavoro, di talché non possono esigersi dal committente, soprattutto se soggetto privato e privo di specifiche competenze tecniche. L’appaltatore, d’altro canto, era un lavoratore autonomo che operava in autonomia imprenditoriale.

Secondo la Corte
La Corte rigetta il ricorso, pronunciando la massima seguente: “La responsabilità per eventi infortunistici determinati dall’inosservanza della disciplina antinfortunistica, che fa carico primariamente al datore di lavoro, può essere estesa al committente laddove l’evento possa ritenersi causalmente collegato ad una omissione colposa che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente, specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini”.
È stato decisivo il fatto che la situazione di palese insicurezza fosse chiaramente percepibile, sì da ingenerare in capo dal committente una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, seppure ad essa subalterna in materia antinfortunistica. Il committente è stato così condannato “per non avere segnalato al datore di lavoro le fonti di pericolo, ovvero per non avere preteso la loro eliminazione, attivando in difetto poteri inibitori o sostitutivi comunque dovuti” .

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Redazione InSic

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