POS non trasmesso: esclusa la responsabilità penale dell’impresa appaltatrice

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La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 5172 del 4 febbraio 2015, ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società, condannato penalmente per non aver trasmesso il Piano Operativo della Sicurezza (POS), delle imprese affidatarie delle opere in regime di subappalto, all’ ingegnere che doveva svolgere le mansioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.


Il fatto
Il Tribunale di Roma ha condannato, in primo e secondo grado, il legale rappresentante di una società appaltatrice di alcuni lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, per non aver trasmesso al coordinatore per la sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori, il POS (Piano Operativo della Sicurezza) della società subappaltante al coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il legale rappresentante ha, pertanto, presentato il ricorso in Cassazione sostenendo che la sua condotta non potesse essere sanzionata a livello penale.

Il parere della Corte
La Corte ha ritenuto fondate le ragioni del legale rappresentante della società, tanto da annullare la sentenza impugnata, effettuando un attento esame degli articoli 97 e 101 c. 3, del D.Lgs. 81/2008 posti alla base della contestazione.
Pur apparendo molto simili, secondo i giudici di legittimità, i due articoli impongono diversi obblighi.
L’art. 101, c. 3, impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria un obbligo di natura meramente tecnica in materia antinfortunistica, che è quello di verificare la congruenza dei piani operativi, prima di inviarli al coordinatore per la sicurezza. L’art. 97, c. 3, riguarda, invece, l’adempimento di tipo meramente materiale che è, appunto, la trasmissione del POS al coordinatore per l’esecuzione, che invece mira a far svolgere al professionista la propria attività.
I giudici di Cassazione hanno convenuto nell’affermare che ci si trovi in presenza di una “palese irragionevolezza sanzionatoria” nel momento in cui viene punita una semplice trasmissione documentale, concludendo così per ritenere che il rappresentante della società fosse stato responsabile esclusivamente in via amministrativa, per la violazione dell’art. 101, c. 3 del D. Lgs. 81/2008.

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Redazione InSic

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