Dal 12 settembre 2025 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 luglio 2025, che aggiorna e ridefinisce il meccanismo dei Certificati Bianchi (TEE – Titoli di Efficienza Energetica). Il provvedimento, composto da 21 articoli e due allegati, stabilisce gli obiettivi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030 e introduce nuove modalità operative per la gestione e il riconoscimento dei titoli.
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Nell'articolo
Gli obiettivi nazionali di risparmio energetico 2025-2030
Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire per il periodo 2025-2030 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) 2024.
L’obiettivo è rafforzare il contributo del settore industriale, pubblico e privato al raggiungimento degli impegni climatici ed energetici.
Chi può accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi
Per l’ammissione al sistema dei certificati bianchi è necessario presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un progetto conforme all’allegato 1 del decreto.
- Non sono ammessi i progetti predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.
Possono presentare progetti per l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi (art. 6):
- i soggetti obbligati (anche tramite società controllate, partecipate o in affiliazione commerciale);
- i distributori di energia elettrica e gas naturale non soggetti ad obblighi diretti;
- soggetti pubblici o privati certificati UNI CEI 11352, oppure dotati di un esperto in gestione dell’energia certificato UNI CEI 11339, o ancora con sistema di gestione ISO 50001.
Valutazione dei progetti e metodi di calcolo dei risparmi
Il GSE sarà responsabile della valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti, attraverso due metodologie (art. 8):
- Metodo a consuntivo: misura il risparmio effettivo ottenuto su uno o più stabilimenti o edifici specifici.
- Metodo standardizzato: in conformità ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo, applicabile ad interventi ripetibili in contesti simili, quando l’installazione di misuratori dedicati risulta economicamente o operativamente non conveniente.
Controlli e sanzioni
Durante l’intera vita utile dei progetti, il GSE verifica a campione l’adempimento degli obblighi di cui al decreto in esame, mediante controlli documentali o ispezioni e sopralluoghi in sito, comprese operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati (art. 9).
Se nel corso dei controlli dovessero emergere violazioni rilevanti, secondo quanto stabilito all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto in parola, “il GSE rigetta l’istanza di ammissione agli incentivi ovvero dispone la decadenza dai medesimi con conseguente recupero dei certificati bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell’anno antecedente a quello dell’accertamento” (art. 10).
Per saperne di più sui certificati bianchi
Cosa sono i Certificati bianchi?
I Certificati Bianchi, anche noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento dei risparmi negli usi finali di energia ottenuti attraverso progetti finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica.
Il meccanismo dei Certificati Bianchi, entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia.A quanto equivale un certificato bianco?
Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).
Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica. I Certificati Bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali.
Il valore economico dei titoli viene stabilito nelle sessioni di scambio sul mercato.
- Per maggiori dettagli consulta anche il sito ufficiale del GSE sui Certificati bianchi
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