Decreto Bioraffinerie: in Gazzetta il regolamento ministeriale

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 16-12-2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico, DM 9 ottobre 2013, n. 139 che contiene il “Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili”.

Gli stabilimenti interessati e le procedure

Il provvedimento, entrato in vigore il 17 dicembre riguarda le bioraffinerie di seconda e di terza generazione. In base al decreto, gli operatori che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di approvvigionamento(definito all’art. 3). Per le modalità di autorizzazione degli impianti si fa riferimento alle indicazioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Provincie Autonome adegueranno le proprie disposizioni al fine di consentire la realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di competenza.Per gli impianti con caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti già realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito,l’autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei limiti di emissione.
L’articolo 4 ricorda che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta,l’autorizzazione all’installazione di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti derivanti dal loro ciclo produttivo.

Stoccaggio dei sottoprodotti e monitoraggio emissioni

All’articolo 5 si fa riferimento allo stoccaggio dei sottoprodotti impiegati negli impianti all’interno dello stabilimento in idonee aree di deposito: lo stoccaggio deve essere funzionalmente distinto e separato dall’area adibita al deposito e l’area di stoccaggio deve essere adeguatamente attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad evitare emissioni nocive per la salute umana o l’ambiente.
All’articolo 6 si prescrive che il gestore dell’impianto garantisca un sistema di tracciabilità delle materie prime e dei sottoprodotti.
L’articolo 7 del decreto prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il ministero dell’Ambiente redigerà apposite linee guida recanti i limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione: in attesa gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla corrispondente normativa in materia di emissione.
L’articolo 9 prescrive che i bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti possono essere stoccati all’interno dello stesso e poi utilizzati,quali componenti di carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti Infine, nell’allegato 1 al Decreto sono riportate le biomasse che possono essere utilizzate quali materie prime.

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Redazione InSic

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